Revisione prezzi in convenzione quadro e congelamento del primo anno (Cons. Stato n. 1925 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di revisione dei prezzi nell’ambito di una convenzione quadro, le clausole della legge di gara che ricollegano l’adeguamento dei corrispettivi ai costi standard ricomprendono anche il costo della manodopera. Gli aumenti retributivi derivanti da un nuovo CCNL di settore, poi recepiti nelle tabelle ministeriali, integrano le condizioni per la revisione, ma non derogano al principio di immutabilità dei prezzi per i primi dodici mesi di durata della convenzione. La deroga al congelamento richiede una disposizione espressa che la autorizzi e tale disposizione non è rinvenibile nel quadro normativo applicabile. Il dies a quo dell’adeguamento, pertanto, resta condizionato al decorso del periodo di congelamento.
Il Fatto
Una convenzione quadro per il servizio di pulizie degli enti pubblici regionali veniva stipulata da una centrale di committenza con un operatore economico, con decorrenza dei contratti attuativi dal mese di ottobre 2021. A seguito del rinnovo del CCNL Multiservizi dell’8 giugno 2021, recepito nelle tabelle ministeriali pubblicate nel giugno 2022, la società appaltatrice chiedeva l’adeguamento dei corrispettivi per i servizi ausiliari e complementari, con decorrenza dalla stipula del contratto collettivo.
La centrale di committenza accoglieva parzialmente l’istanza, facendo decorrere l’adeguamento dalla pubblicazione delle tabelle. Il TAR adito rigettava il ricorso, ritenendo la legge di gara chiara nel fissare il dies a quo alla pubblicazione delle tabelle. Proposti appello principale e appello incidentale, la questione giungeva davanti al Cons. Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’appello incidentale della centrale di committenza, che costituisce antecedente logico delle censure principali. Quanto al primo motivo, il ricorso di primo grado non era stato notificato alle amministrazioni che avevano stipulato i contratti esecutivi. Tali soggetti, agevolmente individuabili, sono titolari di un interesse opposto a quello dell’appaltatore, perché destinatari degli effetti economici dell’eventuale annullamento e quindi controinteressati ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. Non è pertinente il richiamo alla Adunanza plenaria n. 8 del 2018, che riguarda gli atti di gara e non quelli successivi che incidono sugli equilibri contrattuali.
Il secondo motivo è parimenti fondato. L’appaltatore non ha dimostrato di aver ricevuto, nel periodo controverso, ordinativi comprendenti servizi ausiliari. Le dichiarazioni prodotte si limitano ad attestare l’applicazione delle nuove retribuzioni, senza indicare gli enti presso cui i servizi sarebbero stati svolti. Il difetto investe le condizioni dell’azione e non la motivazione dell’atto, con conseguente inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
Nel merito, la Corte ricostruisce l’art. 15 della convenzione, che prevede il congelamento dei prezzi per i primi dodici mesi e, successivamente, la revisione sulla base dei costi standard e, in via subordinata, dell’indice FOI. I costi standard ricomprendono anche il costo della manodopera. Non è quindi condivisibile la tesi secondo cui la clausola opererebbe solo per le variazioni ISTAT. La centrale di committenza, con la determina impugnata, si è autovincolata a tener conto anche degli aumenti da CCNL, ma tale autovincolo non consente di superare il termine di congelamento. Manca infatti una norma che autorizzi la deroga al principio di immutabilità temporanea dei prezzi.
La Corte accoglie pertanto l’appello incidentale e rigetta quello principale, confermando la sentenza di primo grado con diversa motivazione. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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