Rinuncia irrituale al ricorso e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Puglia n. 193 del 11.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso che non sia stata notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, ai sensi dell’art. 84 c.p.a., non consente la declaratoria di estinzione del processo. Essa integra tuttavia un fatto univoco dal quale il giudice desume, a norma dell’art. 84, comma 4, c.p.a., argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Ne consegue la definizione del giudizio con sentenza dichiarativa dell’improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., restando preclusa la pronuncia estintiva di cui all’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. in difetto delle formalità di legge.
Il Fatto
La ricorrente è titolare di un progetto per la realizzazione di un impianto agri-fotovoltaico di potenza nominale complessiva pari a 90,787 MWp, da realizzarsi nel territorio del Comune di Foggia. Ha agito ex art. 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni intimate sull’istanza di rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, per la condanna a provvedere e per la condanna del Ministero dell’ambiente al pagamento dell’importo di € 18.728,88, pari al 50% degli oneri istruttori versati a titolo di indennizzo per il mero ritardo ai sensi degli artt. 2-bis, comma 1-bis, della l. n. 241/1990 e 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006.
Con dichiarazione depositata il 24.1.2025, la ricorrente ha manifestato la volontà di rinunciare al ricorso. All’udienza del 28 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’art. 84 c.p.a. consente alla parte di rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta e depositata in segreteria, o resa in udienza e documentata a verbale. La stessa norma impone che la rinuncia sia notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza e che, in difetto di opposizione delle parti interessate alla prosecuzione, il processo si estingua.
Nel caso di specie manca la tempestiva notifica dell’atto di rinuncia alle parti costituite. Ne deriva la preclusione della pronuncia estintiva del giudizio ex artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a.: il Tribunale non può dichiarare l’estinzione per rinuncia.
Il Collegio valorizza allora l’art. 84, comma 4, c.p.a., che consente al giudice, anche in assenza delle formalità dei commi precedenti, di desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso e dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. La dichiarazione di rinuncia, ancorché irrituale, costituisce un qualificato e univoco argomento di prova della caducazione dell’interesse al gravame.
Il Tribunale richiama sul punto Cons. Stato, Sez. III, 7.4.2023, n. 3631 e T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. V, 28.5.2024, n. 1624, che ammettono l’applicazione del comma 4 proprio all’atto di rinuncia non notificato alle controparti. Applicando tali princìpi, il ricorso è dichiarato improcedibile ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese in ragione dell’evoluzione processuale e della natura in rito della decisione.
Nota della Redazione
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