Accesso agli atti scolastici del docente componente degli organi collegiali (TAR Sicilia n. 1945 del 19.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico che sia componente di un organo collegiale dell’amministrazione di appartenenza è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso ai verbali e agli atti di quel collegio, funzionale alla verifica e alla memoria dell’iter di formazione della volontà collegiale. Il diniego di accesso è un provvedimento amministrativo e deve essere motivato con l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche, con specifico riferimento a ciascun documento richiesto; la motivazione generica è insufficiente ai sensi degli artt. 3, comma 1, e 25, comma 3, della L. 241/1990. Le ragioni addotte dall’amministrazione solo in sede difensiva costituiscono motivazione postuma e non possono integrare il provvedimento. L’eventuale presenza di dati sensibili non preclude l’accesso, imponendo semmai l’oscuramento delle sole parti riservate.
Il Fatto
Il ricorrente, docente di scienze motorie a tempo indeterminato presso un istituto comprensivo statale, ha chiesto via pec alla Dirigente scolastica l’accesso, ai sensi dell’art. 25 della L. 241/1990, a una serie di documenti: i verbali di due riunioni del Consiglio di classe e il verbale degli scrutini con il tabellone dei voti, in qualità di componente del collegio; il verbale del Consiglio di Istituto sulla convenzione per l’uso pomeridiano della palestra, in qualità di insegnante di educazione motoria; il verbale della RSU sul nominativo del responsabile dei lavoratori per la sicurezza e il DVR, in qualità di componente della RSU e di lavoratore.
La Dirigente ha rigettato l’istanza rilevando che «non si evince l’esistenza di un interesse personale come stabilito dalla normativa». Il ricorrente ha impugnato il diniego deducendo eccesso di potere per errore sul presupposto e difetto di motivazione, chiedendo l’accertamento del diritto all’ostensione e l’ordine all’amministrazione di provvedere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse. L’istanza è motivata con riguardo a ciascun documento, avendo il ricorrente graduato la propria posizione legittimante in ragione della natura della documentazione: componente del Consiglio di classe, docente di scienze motorie, componente della RSU e lavoratore. La richiesta non ha natura esplorativa né è preordinata a un controllo generalizzato dell’operato dell’ente.
Richiamata l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 18 marzo 2021, il Tribunale esclude che l’amministrazione detentrice o il giudice amministrativo possano svolgere ex ante valutazioni sull’influenza o decisività del documento nell’eventuale giudizio, salvo il caso di evidente e assoluta mancanza di collegamento con le esigenze difensive.
Nel merito, il giudizio ex art. 116 c.p.a. ha struttura bicefala: oggetto della verifica è la spettanza del diritto, non la legittimità del diniego. Il diniego impugnato è però insufficiente, perché si limita ad affermare la mancanza dell’«interesse personale» senza esplicitare l’iter logico-giuridico seguito per ciascun documento. Le ragioni esposte dall’amministrazione nella memoria difensiva costituiscono motivazione postuma, inammissibile secondo la giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, sez. VII, 6 giugno 2024, n. 5069).
Accertata la carenza motivazionale, il Collegio riconosce il diritto all’accesso. Per i verbali del Consiglio di classe l’interesse si connette alla qualità di componente dell’organo collegiale (Cons. Stato, sez. VI, 6.05.2013, n. 2423); gli eventuali dati sensibili si gestiscono con l’oscuramento. Per il verbale del Consiglio di Istituto si richiama l’art. 43 del D.lgs. 297/1994 sull’obbligo di pubblicità degli atti. Per il verbale della RSU rileva la funzione sindacale, e la possibile disponibilità del documento non impedisce l’accesso (TAR Sicilia, Catania, sez. III, 9.12.2024, n. 4032; Cons. Stato, sez. V, 23.03.2015, n. 1545). Quanto al DVR, la consegna prevista dagli artt. 18 e 50 del D.lgs. n. 81/2008 in favore del rappresentante dei lavoratori non esclude la presa visione da parte del lavoratore, stante l’interesse qualificato connesso ai rischi dell’attività svolta.
Il ricorso è quindi fondato: il diniego è annullato e l’ente è ordinato, ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a., a esibire la documentazione entro trenta giorni, con oscuramento delle parti riservate e previo pagamento dei diritti di segreteria. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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