Ritiro degli atti di gara prima dell’aggiudicazione e assenza di affidamento tutelabile (TAR Liguria n. 195 del 21.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel vigore del d.lgs. n. 50/2016 la proposta di aggiudicazione ha natura endo-procedimentale e non attribuisce al candidato alcun affidamento tutelabile, restando gli atti della procedura precari fino all’adozione dell’aggiudicazione. Il ritiro degli atti di gara, intervenuto prima dell’aggiudicazione, non costituisce esercizio del potere di autotutela ai sensi dell’art. 21-quinquies legge n. 241/1990 e non richiede né la comunicazione di avvio del procedimento né il raffronto tra interesse pubblico e interesse privato sacrificato. Resta salva la verifica che la comparazione sia stata in concreto effettuata, evenienza che rende il contenuto dispositivo dell’atto immune da censure anche sotto il profilo partecipativo.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Ente Parco ha disposto il ritiro della procedura di gara indetta nel 2022 per l’affidamento della concessione di gestione di un complesso museale di interesse minerario. Alla selezione aveva partecipato unicamente il raggruppamento costituendo tra le due società ricorrenti, e la commissione giudicatrice aveva proposto l’aggiudicazione in favore del raggruppamento, ritenendo congrua l’offerta.
Nelle more delle verifiche di congruità, e prima dell’aggiudicazione, una pioggia eccezionale ha gravemente danneggiato il compendio. L’ente gestore ha interdetto l’accesso al sito, eseguito interventi di somma urgenza e incaricato un tecnico di redigere una relazione sui danni e sugli interventi di messa in sicurezza. La Regione ha quindi adottato il provvedimento di ritiro, sul rilievo del mutamento della situazione di fatto rispetto al 2022 quanto a conservazione, agibilità e costi di manutenzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione, introdotta dal d.lgs. n. 50/2016, tra proposta di aggiudicazione e aggiudicazione. La prima, predisposta dalla commissione giudicatrice, ha natura endo-procedimentale e prodromica; la seconda costituisce l’unico provvedimento finale che definisce la procedura. Su questa base la Corte esclude che il candidato possa vantare un affidamento tutelabile prima dell’aggiudicazione.
Ne consegue che il ritiro della proposta di aggiudicazione, o degli atti della gara nel loro complesso, non richiede l’avviso di avvio procedimentale e non integra un atto di autotutela ex art. 21-quinquies legge n. 241/1990, ma un semplice atto di ritiro che non impone il raffronto tra interesse pubblico e interesse privato. Il Collegio richiama sul punto la giurisprudenza amministrativa, anche della stessa Sezione, che qualifica in tal modo il ritiro intervenuto prima dell’aggiudicazione.
Ad abundantiam il Tribunale rileva che la comparazione è stata in concreto effettuata. La Regione ha valutato prevalente l’interesse primario alla tutela dell’incolumità dei lavoratori e dei visitatori di fronte al mutamento della situazione in senso notevolmente peggiorativo. Ne deriva che il contenuto dispositivo dell’atto non sarebbe stato diverso ove fosse avvenuta la partecipazione procedimentale.
Quanto al dedotto affidamento qualificato, la Corte lo ritiene inconferente: il richiamo all’Adunanza Plenaria riguarda la responsabilità precontrattuale, estranea a un giudizio di natura unicamente impugnatoria e privo di domanda risarcitoria. Nel caso concreto, inoltre, difettano la prova della condotta contraria ai doveri di correttezza e quella dell’imputabilità a titolo di colpa o dolo.
Il secondo motivo è respinto per infondatezza. Dalla relazione tecnica emergono danni estesi alla viabilità di accesso, al piazzale, alla fossa Imhoff, al bombolone di GPL e alle gallerie, con un livello di criticità notevolmente sfavorevole e un’erosione al di sotto del fabbricato principale: il pericolo investe l’intero sito e preclude l’attività principale del museo. La stima ridotta offerta dalla parte, priva di giustificazione, è giudicata inattendibile per difetto. La motivazione è pertanto congrua e razionale, e il ricorso è respinto con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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