Annullamento d’ufficio dell’autorizzazione rifiuti e divieti urbanistici non applicabili (TAR Sardegna n. 195 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La Provincia non è tenuta ad annullare d’ufficio, ai sensi dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, un’autorizzazione ex art. 208 d.lgs. n. 152/2006 quando non emergono profili di illegittimità dell’atto originario. I limiti di distanza previsti dal piano regionale di gestione dei rifiuti e dalle direttive regionali sui fanghi non si applicano agli impianti già esistenti, ma solo ai nuovi insediamenti, e il vincolo urbanistico opera nei confronti del titolare del potere di pianificazione, non dell’ente che rilascia l’autorizzazione. Il divieto di realizzare impianti in aree a produzione DOC presuppone la realizzazione di un nuovo impianto, non l’ampliamento di uno stabilimento storico. L’impugnazione dell’autorizzazione originaria è irricevibile se la lesività era percepibile da tempo.

Il Fatto

Il Consorzio di tutela dei vini Malvasia di Bosa e un imprenditore agricolo hanno impugnato davanti al TAR Sardegna la determinazione con cui la Provincia di Oristano, all’esito di una conferenza di servizi istruttoria, ha escluso i presupposti per l’annullamento d’ufficio dell’autorizzazione rilasciata a una società per un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e di compostaggio dei fanghi. I ricorrenti hanno censurato anche l’autorizzazione originaria del 2018, deducendo la violazione dei limiti di distanza dai centri abitati, l’inapplicabilità della disciplina sui fanghi e la localizzazione dell’impianto in area vocata alla produzione DOC.

La Provincia, la società controinteressata e il Comune nel cui territorio sorge l’impianto hanno eccepito l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso, oltre all’infondatezza nel merito. In sede cautelare l’istanza di sospensione era stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo temporale. Il ricorso è stato notificato nel maggio 2020, ma dagli stessi atti introduttivi emerge che i ricorrenti percepivano la lesività delle attività dell’impianto almeno dall’estate del 2019, quando le lavorazioni erano già in corso e risultavano evidenti i pregiudizi lamentati. L’autorizzazione del 2018 era stata inoltre pubblicata all’albo pretorio. L’impugnazione di quella determinazione è quindi irricevibile, mentre resta ricevibile quella relativa all’atto di chiusura della conferenza di servizi.

Sul primo motivo, relativo alla distanza inferiore a trecento metri dal centro abitato, il Tribunale rileva che l’impianto esiste dal 2003, mentre la delimitazione del centro abitato è intervenuta solo nel 2015, con delibera di Giunta la cui stessa legittimità è contestata. Il limite previsto dal piano regionale di gestione dei rifiuti opera per i nuovi impianti e si rivolge al titolare del potere di pianificazione urbanistica, dovendo essere recepito nello strumento urbanistico vigente. Il Comune ha invece espresso parere favorevole alla localizzazione, e la nuova linea è stata autorizzata all’interno di uno stabilimento già esistente, in zona industriale.

Sul secondo motivo, il Collegio precisa che la distanza di tremila metri dai centri abitati non è prevista dal piano rifiuti, ma dalle direttive regionali sui fanghi di depurazione approvate con deliberazione di Giunta n. 32/71 del 2010. Tale previsione non è imperativa, perché utilizza l’avverbio “preferibilmente”, e si applica ai soli impianti che trattano fanghi destinati al diretto riutilizzo in agricoltura ai sensi del d.lgs. n. 99/1992. L’impianto in questione rientra invece nella procedura ordinaria ex art. 208 d.lgs. n. 152/2006, sicché non sono invocabili né il D.M. 5 febbraio 1998, che riguarda le procedure semplificate, né i parametri dello spandimento agricolo. La Provincia ha congruamente illustrato il rispetto delle soglie del d.lgs. n. 75/2010 sul prodotto finito.

Sul terzo motivo, il divieto di realizzare impianti in territori a produzione agricola di qualità previsto dal piano regionale non si applica alla fattispecie, perché non è stato realizzato alcun nuovo impianto, ma solo autorizzata una linea aggiuntiva in uno stabilimento storico. Il divieto, inoltre, riguarda le aree agricole destinate a un nuovo insediamento, non l’intera zona geografica di produzione DOC. L’area è classificata in zona industriale e artisanale dal piano urbanistico comunale, con convenzione di lottizzazione assentita dal Comune.

Il ricorso è pertanto irricevibile quanto all’autorizzazione originaria e respinto quanto all’atto di chiusura della conferenza, con integrale compensazione delle spese in ragione della particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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