Il PGT non osta all’uso in atto fino all’attuazione dell’ambito di trasformazione (TAR Lombardia n. 1967 del 25.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le previsioni del Documento di Piano che individuano un ambito di trasformazione e la futura destinazione a servizi di un’area non producono effetto diretto sul regime giuridico dei suoli. Esse operano per il futuro e richiedono, per la loro attuazione, l’intervento del piano attuativo ovvero la preventiva stipula della convenzione prevista dal Piano dei servizi. Fino a quando l’amministrazione non acquisisce l’area mediante procedura ablatoria, o il privato non avvia la negoziazione per attuare la destinazione pubblica, non può negarsi al titolare di mantenere l’uso pregresso del compendio, ove rispettoso delle previgenti disposizioni. È pertanto illegittimo il diniego di permesso di costruire in sanatoria motivato sul solo richiamo alla destinazione programmatica dell’ambito, quando l’istante non ha chiesto la trasformazione ma solo la conservazione dell’attività in atto.
Il Fatto
La società ricorrente conduce dal 2012 un’unità immobiliare e il circostante terreno in un comune lombardo, area recintata e adibita a deposito di attrezzature e materiali edili, attività segnalata con s.c.i.a. nel settembre 2012. A seguito di un sopralluogo del febbraio 2019, l’amministrazione ha contestato la carenza di titolo edilizio per un locale deposito e una tettoia pertinenziale, emanando un’ordinanza di demolizione e di rimozione dei materiali. La società ha quindi presentato istanza di permesso di costruire in sanatoria; dopo il preavviso di rigetto e le osservazioni della ricorrente, il Comune ha adottato il diniego definitivo.
Impugnato il provvedimento, la società ha dedotto violazione delle norme edilizie e urbanistiche, eccesso di potere, travisamento dei fatti e difetto di motivazione. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto la censura sull’erronea indicazione nell’oggetto del provvedimento di una diversa pratica edilizia e località. L’errore, di carattere meramente materiale, non genera incertezza sull’oggetto dell’atto, individuabile attraverso il riferimento numerico e il contenuto dispositivo; ricorre la formula vitiatur sed non vitiat. La qualificazione dell’atto dipende dal suo effettivo contenuto e dalla sua causa, non dal nomen iuris o da una terminologia imprecisa.
Nel merito, il TAR ha ritenuto fondata la censura sulla eccentricità della motivazione del diniego. Il provvedimento opponeva alla sanatoria la destinazione dell’area ad ambito di trasformazione e a servizi, richiamando la necessità di una convenzione con il Comune. Il Collegio ha rilevato che tali previsioni riguardano la futura attuazione dell’ambito e non la situazione in atto.
Il ragionamento si snoda su un punto centrale: le previsioni del Documento di Piano non hanno effetto diretto sul regime giuridico dei suoli. Trattandosi di disposizioni di massima, esse non bastano a definire compiutamente le regole urbanistico-edilizie dell’ambito, occorrendo il piano attuativo con norme prescrittive di dettaglio. La convenzione richiamata dall’art. 4, comma 1, del Piano dei servizi è presupposto necessario solo se il privato assume l’iniziativa di trasformare l’ambito, non quando intende semplicemente mantenere l’attività esistente.
Pertanto, finché l’amministrazione non acquisisce l’area per realizzare il parco lineare, o il privato non avvia la procedura negoziata, non può negarsi a quest’ultimo di utilizzare il compendio secondo l’uso pregresso. Il diniego presupponeva una trasformazione che la ricorrente non aveva mai richiesto, mirando solo a proseguire l’attività di deposito.
Il Collegio ha inoltre escluso rilievo alle difese del Comune volte a sostenere l’abusività delle opere anche secondo il previgente strumento pianificatorio: tali ragioni non figuravano nel provvedimento e costituiscono motivazione postuma, inammissibile in giudizio. Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento dell’atto impugnato e compensazione delle spese, salva la rifusione del contributo unificato a carico del Comune.
Nota della Redazione
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