Ammonimento per atti persecutori: natura preventiva e sindacato sul pericolo (TAR Lombardia n. 1972 del 25.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento adottato dal Questore ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009, convertito in legge n. 38/2009, ha natura preventiva e funzione dissuasiva rispetto alle condotte sanzionate dall’art. 612-bis cod. pen. Il suo presupposto è costituito dalle medesime condotte che integrano la fattispecie di atti persecutori, purché non sia stata proposta querela. L’accertamento dei fatti non richiede la piena prova della responsabilità: è sufficiente un quadro indiziario dal quale desumere, con adeguato grado di attendibilità, un comportamento reiterato anomalo, minaccioso o molesto, avvertito come tale dal destinatario. Non occorre neppure l’accertamento dell’elemento soggettivo secondo i canoni penalistici. Il potere del Questore è connotato da ampia discrezionalità, sindacabile in sede giurisdizionale nei limiti del travisamento dei fatti, dell’irragionevolezza e della proporzionalità.

Il Fatto

La ricorrente era destinataria di un provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Milano, con il quale le veniva imposto di tenere una condotta conforme alla legge per essersi resa responsabile di atti riconducibili alla fattispecie dell’art. 612-bis cod. pen. nei confronti di una terza persona, alla quale sarebbero derivati un perdurante stato di ansia e di paura e la modifica delle proprie abitudini di vita.

La ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR Lombardia, deducendo la violazione dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009 e i vizi di eccesso di potere, irragionevolezza, difetto di proporzionalità, di istruttoria e di motivazione. Sosteneva, in particolare, che i fatti posti a fondamento del provvedimento non sussistessero e che, già nel settembre 2023, ogni contatto con l’interessato era cessato, con conseguente venir meno del requisito dell’attualità della condotta. Il Ministero dell’interno si costituiva con memoria di stile, depositando la documentazione a sostegno dell’atto gravato.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale richiama la giurisprudenza che ha delineato natura, funzione e presupposti dell’ammonimento (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 7486/2023 e n. 748/2023). L’istituto svolge una funzione di dissuasione dei comportamenti sanzionati dall’art. 612-bis cod. pen. ed è preordinato a impedire che gli atti persecutori si ripetano cagionando esiti irreparabili. Il superamento della soglia di rispetto della libertà e dignità altrui, comunemente insita nei limiti di un civile confronto nelle relazioni interpersonali, desta un allarme sociale che giustifica l’intervento preventivo.

La valutazione dell’amministrazione non è diretta a stabilire responsabilità, ma a prevenire la commissione di reati mediante un giudizio prognostico ex ante sulla sussistenza di un pericolo. L’accertamento dei fatti differisce dunque da quello proprio del giudizio penale: è sufficiente un quadro indiziario da cui emergano elementi oggettivi idonei a far ragionevolmente desumere una situazione potenzialmente lesiva. Non serve la prova del carattere persecutorio dei comportamenti, ma la sussistenza di elementi indiziari dai quali desumere un comportamento reiterato anomalo, minaccioso o semplicemente molesto, avvertito come tale dalla persona offesa.

Quanto al profilo soggettivo, il Collegio esclude che l’adozione dell’ammonimento richieda l’accertamento dell’elemento soggettivo del destinatario secondo i canoni del diritto penale. Sul piano del sindacato giurisdizionale, il potere di ammonimento è caratterizzato da ampia discrezionalità, censurabile nei limiti del travisamento dei fatti, dell’irragionevolezza e della proporzionalità.

Nel caso concreto l’amministrazione ha esaminato gli scritti difensivi presentati in sede procedimentale e li ha ritenuti non idonei a scongiurare l’adozione dell’atto. Il quadro fattuale emerge come ampio ed esaustivo: la ricorrente e il vicino di casa avevano intrattenuto una relazione sentimentale, interrotta nel dicembre 2022, dopo la quale la donna ha posto in essere condotte invasive della vita privata dell’uomo, consistenti in numerose telefonate, insistenti mail sulle ragioni della fine della relazione, presenza davanti all’abitazione, osservazione degli spostamenti e delle frequentazioni, culminate nel lancio di un sasso. L’istruttoria si fonda non solo sulle dichiarazioni dell’istante, ma anche sui riscontri delle sommarie informazioni assunte.

Le censure della ricorrente si risolvono in una diversa lettura dei fatti e nel rilievo del mancato raggiungimento della prova del reato secondo criteri penalistici: considerazioni irrilevanti alla luce della natura preventiva e della funzione dissuasiva dell’ammonimento. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese di lite ai sensi dell’art. 26 c.p.a. e dell’art. 91 c.p.c., liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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