Silenzio sull’approvazione del SAL finale e compensazione delle spese per soccombenza virtuale (TAR Lombardia n. 196 del 11.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito avverso il silenzio della pubblica amministrazione, la sopravvenuta conclusione del procedimento dopo la notifica del ricorso determina la cessazione della materia del contendere. La regola della soccombenza virtuale non impone tuttavia la condanna alle spese dell’amministrazione quando il ricorso risulta proposto a tutela di una posizione di diritto soggettivo dinanzi a un giudice sfornito di giurisdizione. In tal caso il giudice amministrativo, in applicazione del principio della ragione più liquida, può definire il giudizio senza esaminare l’eccezione di difetto di giurisdizione e disporre la compensazione integrale delle spese.
Il Fatto
La società ricorrente aveva stipulato con la Comunità Montana un contratto di appalto per lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico di un immobile. Con successiva determinazione del responsabile del settore tecnico, l’amministrazione ha disposto la risoluzione del contratto per asserito inadempimento dell’appaltatrice, ai sensi dell’art. 108, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016, e ha poi redatto lo stato di consistenza dei lavori.
Secondo la ricorrente, la stazione appaltante avrebbe omesso di redigere e approvare il SAL finale, necessario per la liquidazione degli importi maturati per le opere eseguite, decurtati dei soli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Dopo due diffide, la società ha adito il TAR con ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., deducendo la violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e dell’art. 113-bis del d.lgs. n. 50/2016, e chiedendo la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione e, nel merito, ha prodotto il SAL finale approvato nelle more, dal quale sarebbe emerso un importo già corrisposto superiore al corrispettivo maturato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto che, in corso di causa, l’amministrazione ha concluso il procedimento con l’approvazione del SAL finale, già trasmesso e sottoscritto dalla società con riserva. Su questa base la ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, insistendo però per la condanna alle spese secondo il principio di soccombenza virtuale, avendo l’amministrazione provveduto solo dopo l’introduzione del giudizio.
Il Tribunale ha ritenuto di definire la controversia in forza del principio della ragione più liquida e di più immediata definizione, prescindendo dall’esame dell’eccezione di difetto di giurisdizione, pur definita “fondata”. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere.
Sul regolamento delle spese, il Collegio non ha accolto l’istanza di condanna. Ha riconosciuto che l’amministrazione ha concluso il procedimento soltanto dopo la notifica del ricorso, ma ha rilevato che il ricorso stesso è stato proposto a tutela di un diritto soggettivo davanti a un giudice sfornito di giurisdizione, in linea con la condivisibile eccezione della difesa dell’amministrazione. La compensazione integrale delle spese è stata disposta proprio bilanciando questi due profili.
La statuizione restituisce un criterio di equilibrio: l’inerzia serbata fino alla causa impedisce di addossare integralmente il costo del giudizio alla ricorrente, ma il vizio di giurisdizione dell’azione esclude la soccombenza sostanziale dell’amministrazione e giustifica la compensazione. Il giudice ha così evitato di pronunciarsi in via principale sulla giurisdizione, preferendo una definizione più rapida del rito.
Nota della Redazione
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