Prova preselettiva affidata a società esterna e sindacato sul quesito errato (TAR Sardegna n. 199 del 08.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali l’affidamento a una società esterna della predisposizione della banca dati e della formazione delle batterie di quesiti della prova preselettiva non integra violazione della competenza della Commissione esaminatrice, quando questa sovrintenda allo svolgimento della prova e al sorteggio delle buste. La preselezione a risposta multipla è caratterizzata da operazioni meramente ricognitive, prive di discrezionalità tecnica, e l’oggettività della valutazione garantisce i concorrenti anche in assenza di un giudizio valutativo dell’organo collegiale. Il quesito formulato su una fonte formalmente superata non è illegittimo se la risposta indicata come esatta resta corretta anche alla stregua della normativa vigente. Il sindacato del giudice amministrativo non si spinge a sostituire la valutazione della Commissione quando il quesito ammette una sola risposta oggettivamente esatta.
Il Fatto
La ricorrente partecipava alla prova preselettiva del concorso pubblico indetto dalla Regione per il reclutamento di quaranta dirigenti. L’art. 9 del bando ammetteva alle prove scritte i primi duecento classificati, oltre agli ex aequo e ai candidati esonerati ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge n. 104/1992. La ricorrente conseguiva punti 40,83, collocandosi al posto n. 234.
Proponeva reclamo contestando la formulazione del quesito n. 9 e chiedendo l’attribuzione di 1,35 punti, sufficienti a collocarla tra i primi duecento. Il reclamo veniva rigettato. Impugnava quindi la graduatoria definitiva e gli atti della preselezione, deducendo la mancata validazione dei quiz da parte della Commissione e l’erroneità del quesito, fondato su un manuale regionale del 2009 non più in vigore. Con motivi aggiunti impugnava la determinazione conclusiva della fase preselettiva; il decreto presidenziale n. 23 del 20 gennaio 2024 e l’ordinanza collegiale n. 43 del 16 febbraio 2024 la ammettevano con riserva alle prove scritte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il profilo, prospettato in via subordinata, relativo all’affidamento del servizio alla società esterna. Il dato di fatto non è contestato: la società ha predisposto i seicento quesiti e ha estratto le batterie destinate alla prova. La Commissione, come risulta dai verbali, non aveva preso visione dei quesiti, custoditi dalla società sino al giorno della prova.
Il motivo è infondato. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui le prove preselettive assolvono una funzione di scrematura mediante operazioni di carattere ricognitivo, prive di discrezionalità tecnica e di apprezzamenti valutativi, richiamando TAR Potenza, Sezione I, n. 393 dell’8 luglio 2015 e, per il tramite di questa, Cons. Stato, sez. VI, n. 5799 del 2007 e TAR Puglia, sez. II, n. 2032 del 2008. La regola generale sulla competenza della Commissione a predeterminare i criteri di valutazione non si applica alla preselezione a risposta multipla, la cui correzione può essere affidata all’amministrazione o a una società esterna senza lesione delle posizioni dei concorrenti.
Il Collegio enuncia le regole procedimentali applicabili: la Commissione va nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande e prima dell’inizio delle operazioni concorsuali, e vigila sull’intero andamento della procedura anche quando questa è affidata a un istituto specializzato. Nel caso concreto tali regole risultano rispettate, avendo la Commissione sovrinteso al sorteggio delle buste. La scelta contenutistica dei quesiti, sottratta alla Commissione, non incide sulla regolarità della procedura, governata da automatismi e criteri oggettivi. Restano prive di rilievo decisivo, perché indimostrate, le censure sulla protezione dei dati e sulla segretezza della conservazione.
Nel merito il ricorso si appunta sul quesito n. 9, che lo stesso Collegio riporta integralmente. La ricorrente aveva indicato la risposta D (contabilità economica-analitica), mentre quella corretta era la C (contabilità finanziaria). Secondo la tesi difensiva il quesito, basato su un manuale del 2009, sarebbe superato alla luce del d.lgs. n. 118/2011. Il Collegio confronta la definizione contenuta nell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 con quella del manuale contestato e le ritiene sostanzialmente coincidenti, entrambe riconducibili alla risposta C. La contabilità economico-patrimoniale persegue la determinazione del risultato di gestione; la contabilità economica-analitica integra le informazioni a fini di controllo dei costi. La risposta della ricorrente è dunque sicuramente errata, anche rispetto alla normativa vigente, e il quesito presentava una sola risposta oggettivamente esatta.
Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese per giusti motivi.
Nota della Redazione
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