Zonizzazione comunale e criteri preferenziali per le stazioni radio base (TAR Liguria n. 337 del 09.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il regolamento comunale che suddivide il territorio in zone e individua quelle elettivamente destinate all’installazione delle stazioni radio base, in ragione delle caratteristiche insediative, morfologiche e paesaggistiche e della tipologia e potenza degli impianti, non integra una limitazione alla localizzazione in aree generalizzate vietata dall’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, ma un criterio preferenziale di localizzazione. Tale criterio è legittimo quando consente all’operatore di dimostrare la non adeguatezza delle aree individuate e non si traduce in un ostacolo alla copertura di rete, il cui onere di allegazione e prova grava sull’operatore stesso. Il parere favorevole dell’ARPA concerne il rispetto dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione e non attesta la conformità dell’impianto alla disciplina urbanistica comunale.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato l’atto con cui il Comune ha comunicato il diniego definitivo e l’improcedibilità della S.C.I.A. presentata per realizzare una stazione radio base presso un immobile cittadino, destinato a struttura alberghiera. Il diniego si fonda sul contrasto con l’art. 7 del POST comunale e sul superamento della potenza massima consentita in loco, pari a 7 watt, per effetto della presenza di altro impianto in sito. L’impugnazione è estesa, in via subordinata, alla stessa disposizione regolamentare.
La società deduce che la scelta del sito sarebbe l’unica tecnicamente idonea a garantire l’erogazione del servizio e di aver ottenuto il parere favorevole di ARPAL sul rispetto dei limiti di esposizione, considerate anche le emissioni degli impianti vicini. Il Comune resiste, sostenendo che la potenza complessiva risultante supererebbe il limite e che il parere ARPAL non sarebbe mai stato protocollato.
La Motivazione della Corte
Il primo profilo di doglianza, relativo al preteso difetto di motivazione, è infondato. La società conosceva la classificazione dell’area come zona azzurra e aveva essa stessa attestato la conformità dell’impianto alla normativa del POST, anche quanto alla potenza. L’attestazione però non regge: il regolamento vieta nelle zone azzurre l’installazione di impianti diversi da quelli dedicati ai servizi di pubblica sicurezza e pubblica utilità o alle microcelle, con potenza non superiore a 7 W e superficie radiante contenuta. L’impianto progettato non rientra tra quelli destinati ai servizi menzionati e ha potenza dichiarata superiore a tale soglia. Il diniego è quindi congruamente motivato per relationem alle disposizioni dell’art. 7 del POST.
Il nodo si sposta sulla legittimità della limitazione regolamentare, contestata con il secondo profilo. La censura è generica: richiama precedenti sulla inammissibilità di norme comunali che limitano la localizzazione in aree generalizzate senza attinenza con la fattispecie concreta. La Corte richiama l’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, che consente ai comuni di adottare regolamenti per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione, escludendo limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate per stazioni radio base di qualsiasi tipologia.
Nel caso concreto il regolamento non introduce un divieto generalizzato, ma indica zone elettivamente predisposte alla collocazione degli impianti, graduate secondo le caratteristiche del territorio e la tipologia e potenza degli apparati. La Corte richiama Cons. Stato, Sez. VII, n. 821 del 25 gennaio 2023, che non preclude criteri localizzativi preferenziali volti a individuare aree prioritarie, a consentire all’operatore di dimostrare la non adeguatezza delle stesse e a fissare limiti in aree delimitate e particolarmente sensibili. Richiama anche Cons. Stato n. 2621 del 13 marzo 2023, secondo cui l’interdizione in specifiche aree deve rispondere a esigenze di interesse pubblico e non trasformarsi in limitazione alla copertura di rete.
Le limitazioni del POST rientrano dunque nel potere regolamentare comunale e costituiscono criteri solo preferenziali, determinati in ragione delle caratteristiche del territorio e della potenza degli impianti. La società non ha dedotto né provato che la zonizzazione le impedisca una adeguata copertura del territorio comunale.
Quanto al terzo profilo, il parere positivo di ARPAL concerne il rispetto dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione e condiziona la messa in esercizio dell’impianto, ma non attesta la conformità al POST comunale, che non può certificare. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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