Annullamento in autotutela dei criteri concorsuali in corso di procedura (TAR Sardegna n. 198 del 08.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
È legittima la deliberazione con cui la Giunta regionale annulla in autotutela, nel corso di una procedura concorsuale, la precedente disciplina che imponeva la pubblicazione anticipata della banca dati dei quesiti della prova preselettiva. La modifica non integra di per sé un vizio della procedura, perché non altera la par condicio competitorum quando tutti i concorrenti versano nella medesima condizione. Resta affidata alla valutazione dell’amministrazione la scelta tra pubblicazione anticipata dei quesiti e studio esteso delle materie, entrambi criteri legittimi. La Commissione di concorso non è tenuta a predisporre i quesiti, potendo affidarne la formazione e l’estrazione a una società specializzata, trattandosi di operazioni a carattere meramente ricognitivo e prive di discrezionalità tecnica. Il principio di contestualità delle prove è cedevole dinanzi a esigenze organizzative della preselezione.
Il Fatto
I ricorrenti hanno partecipato alla prova preselettiva del concorso pubblico indetto dalla Regione per 40 posti di dirigente. Il bando prevedeva l’ammissione alla prima prova scritta dei primi 200 classificati. I ricorrenti non hanno conseguito un risultato utile e hanno impugnato il bando, la delibera di programmazione del fabbisogno, la nomina della Commissione, i verbali e gli atti di gestione della prova, estendendo poi l’impugnazione con motivi aggiunti alle determinazioni sulle prove scritte.
Tra i profili dedotti, rileva l’annullamento in autotutela della delibera regionale che prescriveva la pubblicazione della banca dati dei quesiti almeno 50 giorni prima della prova. L’annullamento è intervenuto 11 giorni prima della data fissata per l’espletamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il motivo sull’incompetenza del Direttore generale. L’art. 24 della legge regionale n. 31/1998 gli attribuisce la cura dell’attuazione delle direttive e dei piani, con facoltà di affidare “di norma” la gestione ai direttori dei servizi. Il bando, adottato in attuazione del Piano del fabbisogno del personale, costituisce esercizio di un potere attuativo direttamente intestato al Direttore generale.
Quanto alla delibera di Giunta, la Corte esclude lo sconfinamento dall’indirizzo politico: l’organo si è limitato a proporre la revisione delle modalità di reclutamento, lasciando alla struttura amministrativa l’individuazione dello strumento più idoneo. La scelta del concorso pubblico in luogo del corso-concorso è autonoma e ragionevole. Analogo rigetto per il mancato inserimento del diritto civile tra le materie, rientrando l’ampia discrezionalità dell’amministrazione nel sindacato di illogicità e irragionevolezza.
Il nucleo della decisione riguarda l’obbligo di pubblicazione dei quesiti. La delibera G.R. n. 41/13 dell’8 luglio 2009 lo prevedeva all’art. 3 dell’Allegato 1, ma è stata annullata in autotutela con delibera n. 24/10 del 13 luglio 2023, sull’onda del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Sardegna n. 77/2018 in tema di separazione tra indirizzo e gestione. Sul piano formale, lo svolgimento della prova senza pubblicazione non violava alcuna disposizione.
La Corte ritiene che la modifica non abbia leso la par condicio: tutti i concorrenti hanno atteso invano la pubblicazione e tutti hanno svolto la prova senza il preventivo studio della banca dati. Il principio di immodificabilità della disciplina concorsuale vale per gli aspetti idonei a incidere sulla parità di trattamento, non per una previsione che non ha prodotto alcun pregiudizio concreto. La scelta di privilegiare lo studio esteso rispetto a quello mnemonico rientra nella valutazione dell’amministrazione, come confermato dalla direttiva ministeriale n. 3 del 2018.
Quanto alla gestione della prova da parte della società esterna, il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 5799 del 2007 e TAR Potenza, Sez. I, n. 393 del 2015: le preselezioni consistono in operazioni ricognitive prive di discrezionalità tecnica e possono essere affidate a terzi senza lesione delle posizioni dei concorrenti. La Commissione ha comunque sovrinteso al sorteggio delle batterie di quesiti. Infine, la suddivisione in due sessioni e la parziale sovrapposizione dei quesiti non integrano vizi di legittimità, in assenza di dimostrate irregolarità e a fronte delle esigenze organizzative di quasi 3000 candidati. Il ricorso è respinto, con spese compensate.
Nota della Redazione
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