Legittima la clausola di reso dei farmaci in scadenza a carico del fornitore (TAR Toscana n. 2013 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
È legittima la clausola del capitolato che impone al fornitore di sostituire o rimborsare i farmaci rimasti invenduti e prossimi alla scadenza, anche quando gli stessi siano stati consegnati entro i due terzi della loro vita utile. Tale previsione non introduce un grave squilibrio contrattuale, ma si limita a governare l’allocazione di rischi oggettivi e sopravvenuti, connaturati al settore farmaceutico, la cui ricaduta economica non deve necessariamente gravare sulla finanza pubblica. La clausola non attribuisce all’amministrazione un’indiscriminata facoltà di reso e non impedisce la formulazione di un’offerta consapevole. Il possibile uso strumentale della previsione in fase esecutiva attiene al momento dell’attuazione del rapporto e non ne determina l’illegittimità.
Il Fatto
La ricorrente, impresa farmaceutica, ha impugnato la determinazione con cui ESTAR ha indetto un appalto specifico per la fornitura di specialità medicinali in numerosi lotti, nell’ambito di un sistema dinamico di acquisizione destinato alle aziende sanitarie regionali. L’impugnazione ha riguardato, in particolare, l’art. 12 del capitolato normativo, nella parte in cui obbliga il fornitore a sostituire o rimborsare i prodotti in scadenza anche quando siano stati consegnati entro i due terzi della loro vita utile.
Secondo la ricorrente la clausola avrebbe reso ex ante incerta la remunerazione della commessa, scaricando sulle imprese le conseguenze di una non accorta pianificazione degli ordinativi da parte delle aziende sanitarie e consentendo la formazione di rifiuti non necessari. Il ricorso ha articolato due motivi: violazione dei principi di buona fede, trasparenza, proporzionalità, conservazione dell’equilibrio contrattuale e remuneratività dell’offerta; contrasto con l’art. 1, comma 3, del d.P.R. n. 254/2003. L’amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, muovendo da una lettura sistematica dell’art. 12 del capitolato, coordinata con le altre disposizioni della lex specialis in tema di riconsegna e rimborso. L’art. 11 impone al fornitore di riprendere i prodotti oggetto di revoche ministeriali e ritiri dal commercio; la prima parte dell’art. 12 gli impone di sostituire le rimanenze divenute inutilizzabili per sopravvenute modifiche normative. Da tali previsioni emerge che la stazione appaltante ha inteso far gravare sul fornitore il rischio di sopravvenienze oggettive che rendano inutilizzabile il medicinale già entrato nella disponibilità della parte pubblica.
Tali clausole, pur derogando al principio res perit domino, non introducono secondo il Tribunale un grave e insanabile squilibrio. È riconosciuta all’amministrazione la possibilità di prevedere elementi di atipicità nei rapporti negoziali di cui è parte, e le previsioni non attribuiscono alla parte pubblica un’indiscriminata facoltà di reso: si limitano a governare l’allocazione di rischi oggettivi in un settore dove la ricerca e l’innovazione possono comportare una veloce ed imprevista obsolescenza dei prodotti, la cui ricaduta economica non deve necessariamente gravare sulla finanza locale.
La censura della ricorrente si è appuntata non sull’obbligo di ritiro dei farmaci consegnati oltre i due terzi della shelf life, ma solo sulla sua estensione ai prodotti consegnati entro tale soglia, sul presupposto che l’inutilizzo possa dipendere da errate scelte di approvvigionamento della stazione appaltante. Il Collegio ha giudicato fallace tale premessa: la seconda parte dell’art. 12 copre le sopravvenienze oggettive idonee a incidere sull’impiego dei medicinali, come l’immissione in commercio di farmaci terapeuticamente più efficaci sui quali convergano le prescrizioni, con conseguente eccesso di giacenze.
Quanto al possibile uso strumentale della clausola, il Tribunale ha ritenuto che una siffatta congettura non possa fondare la censura: la clausola è legittima perché risponde a obiettive esigenze di allocazione dei rischi, e il suo eventuale impiego distorto attiene alla fase di esecuzione del contratto e non costituisce un problema attuale. Per le stesse ragioni è stato respinto anche il secondo motivo, non incentivando la clausola la produzione di rifiuti, operando essa su prodotti comunque destinati all’inutilizzo per circostanze obiettive e sopravvenute. Le spese sono state compensate.
Nota della Redazione
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