Revoca del nulla osta del Parco non giustificata dal sopravvenuto vincolo culturale (TAR Toscana n. 2012 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto vincolo culturale non integra il mutamento della situazione di fatto idoneo a giustificare la revoca del nulla osta rilasciato dall’Ente Parco, poiché la valutazione dell’Ente è autonoma rispetto a quella della Soprintendenza e attiene ai soli interessi naturalistico-ambientali. Il nulla osta si atteggia ad atto irrevocabile, esaurendosi il potere dell’Ente con la conclusione del procedimento autorizzatorio. La revoca che si fondi esclusivamente sull’apposizione del vincolo culturale, senza alcun riferimento ai valori naturalistici, è carente dei presupposti dell’art. 21-quinquies legge n. 241/1990. La caducazione del provvedimento di revoca travolge l’ordinanza di ripristino ex art. 29 legge n. 394/1991 che ne costituisce presupposto.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato la nota con cui l’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano ha revocato il precedente nulla osta rilasciato per la manutenzione straordinaria degli edifici denominati “Ex Batteria” e “Ex ricovero Truppe” sull’Isola d’Elba. La revoca si fonda sulla sopravvenuta dichiarazione di interesse culturale dei beni, adottata con decreto della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale. La società ha impugnato anche la successiva ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi adottata dall’Ente Parco ai sensi dell’art. 29 legge n. 394/1991.
La ricorrente ha dedotto la carenza dei presupposti della revoca, l’illegittimità dell’ordinanza di ripristino e l’assenza di comportamenti abusivi, essendosi limitata a interventi di ripulitura e livellamento della viabilità esistente. Il Tribunale ha respinto in sede cautelare la domanda interinale, ritenendo modesta la consistenza del cantiere. All’udienza di merito la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina della revoca richiamando l’art. 21-quinquies legge n. 241/1990 e la giurisprudenza secondo cui essa rimuove con efficacia ex nunc un atto ad efficacia durevole, in esito a una nuova valutazione dell’interesse pubblico. I presupposti consistono nella sopravvenienza di motivi di interesse pubblico, nel mutamento imprevedibile della situazione di fatto o nella rinnovata valutazione dell’interesse originario (Cons. Stato n. 5026 del 2016; Cons. Stato n. 2254 del 2020).
Il Tribunale esclude anzitutto che il nulla osta del Parco abbia efficacia durevole. L’Ente valuta la compatibilità dell’intervento con i soli interessi naturalistico-ambientali e esaurisce il proprio potere con la conclusione del procedimento. Una volta rilasciato, il nulla osta è irrevocabile ai sensi della norma richiamata.
Nel merito, il Collegio rileva l’autonomia della valutazione dell’Ente Parco rispetto a quella della Soprintendenza, vertendo su profili differenti e potendo giungere a esiti anche contrastanti (Ad. Plen. n. 17/2016; Cons. Stato n. 578 del 2024; TAR Toscana n. 1136 del 2022). La revoca impugnata si incentra esclusivamente sul vincolo culturale sopravvenuto e omette ogni riferimento ai valori naturalistici. Tale motivazione si appiattisce sull’esistenza del vincolo e difetta dei caratteri prescritti dalla legge: la dichiarazione di interesse storico può intervenire in ogni momento senza giustificare per ciò solo la revoca del nulla osta.
Il Collegio aggiunge che la revoca è intervenuta il 30.12.2022, ma il nulla osta era stato annullato dal Consiglio di Stato n. 2637 del 2023. La caducazione giurisdizionale del provvedimento base travolge per ciò stesso la revoca.
In definitiva, non ricorrono i presupposti del corretto esercizio del potere di revoca, con conseguente caducazione dell’ordinanza di ripristino ex art. 29 legge n. 394/1991. Il ricorso è accolto, con assorbimento delle altre questioni e condanna dell’Ente Parco alle spese.
Nota della Redazione
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