Il piano urbanistico prevale su quello commerciale in zona agricola (TAR Puglia n. 1417 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le previsioni del piano commerciale comunale non possono derogare alla disciplina del piano di fabbricazione, ancorché risalente nel tempo, dovendo l’insediamento di un esercizio commerciale trovare giustificazione negli standard e nelle destinazioni previsti dalla pianificazione urbanistica. La conformità urbanistico-edilizia dei locali costituisce presupposto per il rilascio dell’autorizzazione commerciale, con la conseguenza che il diniego fondato sul difetto di conformità è legittimo. La perimetrazione di un opificio come “industrie esistenti” in area agricola ha valore meramente descrittivo e non muta la zona omogenea di riferimento. L’art. 1 del d.l. n. 1/2012 non è applicabile quando la previsione pianificatoria non impedisce l’avvio di nuove attività economiche, ma si limita a disciplinare una zona agricola. In presenza di attività vincolata, l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto non giustifica l’annullamento del provvedimento.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di un lotto in Comune di Latiano, ha presentato un progetto di fattibilità per la realizzazione di una media struttura di vendita, nell’ambito del procedimento di riqualificazione commerciale disciplinato dal regolamento e dal documento strategico approvati dal Consiglio comunale nel 2019. Il Comune ha ritenuto non accolto il progetto, rilevando che l’area, per quanto perimetrata nella Tavola 4 del P.d.F. come “industrie esistenti”, ricade in zona agricola, incompatibile con la destinazione commerciale, e che l’intervento comporta incrementi di carichi urbanistici non previsti dallo strumento vigente.

La società ha impugnato la nota dirigenziale deducendo l’inidoneità del piano di fabbricazione, risalente al 1975, a disciplinare l’insediamento delle medie strutture; l’applicazione delle norme di liberalizzazione di derivazione comunitaria e dell’art. 1 del d.l. n. 1/2012; in subordine, l’illegittimità del P.d.F. in quanto ostativo sine die all’avvio di nuove attività economiche; infine, la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il Comune si è costituito per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto il profilo della qualificazione urbanistica dell’area. La dicitura “industrie esistenti” contenuta nella Tavola 4 delle N.T.A. non vale a dimostrare la destinazione industriale del lotto: la stessa relazione tecnica di parte la riferisce ad industrie esistenti in zona agricola. Il richiamo ha dunque valore meramente descrittivo e non sottrae l’area alla disciplina della zona omogenea di riferimento, che resta agricola.

Il collegio esclude poi che la disciplina comunale in materia di commercio, che inserisce l’immobile nella programmazione commerciale, possa derogare al P.d.F. L’insediamento di un esercizio commerciale deve trovare giustificazione negli standard da reperire nell’ambito della pianificazione urbanistica; in mancanza, resta ferma la destinazione agricola. Viene richiamato il principio per cui la conformità urbanistico-edilizia dei locali condiziona l’esercizio dell’attività commerciale e il diniego è legittimo se fondato sul difetto di conformità (TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 1767/2016; Cons. Stato, sez. V, n. 5656/2002). Le prescrizioni dei piani urbanistici, in ragione dell’interesse pubblico tutelato, impediscono di attribuire prevalenza al piano commerciale (TAR Puglia, Bari, n. 1526/2022).

Quanto al profilo della liberalizzazione, il Tribunale osserva che l’art. 1 del d.l. n. 1/2012 ha abrogato le previsioni di pianificazione che impediscono, condizionano o ritardano l’avvio di nuove attività economiche o pongono un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti. Nel caso in esame, però, le previsioni del P.d.F. riguardano una zona qualificata come agricola, posta ai confini dell’abitato, non destinata a strutture commerciali; esse costituiscono espressione tipica di discrezionalità amministrativa, non censurabile nel merito se non a fronte di palese irragionevolezza, nella specie non ravvisabile.

Infine, il collegio ritiene irrilevante l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto. Trattandosi di attività vincolata in forza delle prescrizioni della pianificazione comunale, la lettura coordinata degli artt. 10-bis e 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 esclude l’annullabilità del provvedimento quando, in sede di riedizione del potere, non si potrebbe addivenire a una decisione differente (TAR Campania, Salerno, sez. III, n. 2346/2024). Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità delle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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