Appello amministrativo inammissibile per mancanza di specifiche censure ai capi di sentenza (Cons. Stato n. 2023 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo l’appello che non contenga specifiche censure contro i capi della sentenza gravata è inammissibile a norma dell’art. 101 comma 1 c.p.a. La mancata impugnazione di un capo autonomo della decisione, idoneo da solo a sorreggerne il dispositivo, ne consolida il giudicato e preclude la riforma. Gli atti amministrativi non sono affetti da nullità strutturale ex art. 21 septies l. n. 241/1990 per il solo fatto di essere inseriti in un procedimento complesso, né integra violazione o elusione del giudicato il richiamo a una pronuncia che ha statuito su questione del tutto diversa. L’appellante che censuri l’inammissibilità disposta in primo grado deve riproporre i motivi di merito non esaminati, a pena di difetto di interesse.
Il Fatto
Due società, proprietarie di terreni in Comune di Fiumicino, impugnavano davanti al TAR Lazio la valutazione di impatto ambientale resa nel 2013 sul progetto di completamento dell’aeroporto della Capitale, i provvedimenti del 2014 di accertamento della compatibilità urbanistica e convalida, nonché una serie di atti connessi, tra cui il progetto di sistemazione a verde. Assumevano che tali atti ledessero l’uso dei propri fondi.
Il TAR, con sentenza del 22 gennaio 2024, dichiarava irricevibile il ricorso e i motivi aggiunti per tardività, rilevando che la VIA e il piano di sviluppo aeroportuale erano stati regolarmente pubblicati. In via subordinata, riteneva il ricorso inammissibile per violazione del divieto di ricorsi collettivi che raggruppino posizioni eterogenee e per genericità dei motivi ex art. 40 commi 1 e 2 c.p.a. Le società proponevano appello, deducendo un unico motivo di nullità sotto vari profili.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato dichiara l’appello inammissibile, accogliendo l’eccezione della società controinteressata. Alla semplice lettura dell’atto emerge l’assenza delle specifiche censure contro i capi della sentenza gravata richieste dall’art. 101 comma 1 c.p.a. L’appello non contiene alcuna argomentazione idonea a superare il rilievo di violazione del divieto di ricorsi collettivi che raggruppino posizioni eterogenee, rilievo che da solo sorregge la pronuncia di inammissibilità di primo grado.
Su questo punto la Sezione richiama la necessità che l’impugnazione si misuri con i capi autonomi della decisione. Poiché il capo relativo al divieto di ricorsi collettivi non è stato efficacemente contestato, esso si consolida e preclude ogni riforma.
Per completezza, il Collegio esamina comunque le doglianze. Esclude che gli atti impugnati possano qualificarsi come nulli a norma dell’art. 21 septies l. n. 241/1990: nessuno manca degli elementi essenziali, nessuno è viziato da difetto assoluto di attribuzione, nessuno è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, e manca comunque una previsione espressa di legge. Il carattere asseritamente complesso del piano di sviluppo aeroportuale non trasforma l’eventuale illegittimità in nullità strutturale rilevabile d’ufficio, con la conseguenza che i termini di decadenza restano operanti.
Quanto alla pretesa violazione del giudicato formatosi su una precedente pronuncia della Sezione Sesta, il Consiglio la ritiene non pertinente: quella decisione riguardava un’ordinanza comunale di necessità che ingiungeva l’abbattimento di alberi, dichiarata nulla per mancanza di indennizzo, cioè per una causa di nullità testuale del tutto diversa.
Un ulteriore profilo di difetto di interesse emerge dal fatto che l’appellante, nel criticare la declaratoria di inammissibilità, non ha riproposto i motivi di merito che il primo giudice non aveva esaminato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nei confronti delle amministrazioni statali e della controinteressata.
Nota della Redazione
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