Nulla osta VVF vanno impugnati insieme al permesso di costruire (Cons. Stato n. 2024 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le censure che contestano il rispetto delle distanze di sicurezza di un impianto di distribuzione stradale di GPL, dettate dal d.P.R. n. 340/2003, sono inammissibili se non vengono impugnati né il permesso di costruire originario né i nulla-osta di conformità rilasciati dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, adottati all’esito di accertamenti tecnici attestanti l’osservanza di tali distanze. L’eventuale difetto delle modalità del contraddittorio tecnico nella verificazione non determina, di per sé, lesione del diritto di difesa quando le censure che ne dipendono risultino comunque inammissibili per difetto di impugnativa. La legittimità del titolo edilizio va valutata con riferimento al progetto assentito e non al concreto utilizzo dell’immobile: un uso non autorizzato o incompatibile non refluisce sul titolo, ma esige l’esercizio dei poteri comunali di vigilanza e repressione degli abusi. Le modifiche dello stato dei luoghi successive al rilascio del permesso costituiscono circostanze sopravvenute, inidonee a inficiare la legittimità del titolo.

Il Fatto

La società appellante gestisce un bar a Nola, di fronte al fondo sul quale la società controinteressata ha realizzato un distributore di carburanti e un locale “non oil”. Dopo un primo accesso agli atti ottenuto in forza di una sentenza del giudice amministrativo, la ricorrente ha chiesto copia del permesso di costruire n. 87 del 19 ottobre 2018, rilasciato per l’ampliamento del locale e la zona car wash, e lo ha impugnato davanti al TAR Campania con sei motivi, poi integrati da motivi aggiunti.

Il TAR ha respinto ricorso e motivi aggiunti, compensando le spese e ponendo a carico della ricorrente gli oneri della verificazione. La soccombente ha proposto appello, articolando nove motivi: carenze documentali della verificazione, violazione dei termini del contraddittorio tecnico, volumetria dei porticati, distanze dall’elettrodotto, dalla scuola e dal locale non oil, computo dei parcheggi e legittimità del totem pubblicitario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio circoscrive l’esame ai soli mezzi contenuti nell’atto di appello, escludendo le ulteriori deduzioni delle memorie difensive in quanto intempestive e in contrasto con il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, richiamando sul punto il precedente Cons. Stato, sez. IV, n. 4069 del 12 maggio 2025.

Sul primo profilo, relativo all’uso delle copie dei titoli edilizi anziché degli originali, la Sezione rileva che la statuizione del TAR è rimasta incontestata: oggetto di impugnativa è esclusivamente il permesso di costruire in variante n. 87/2018, il cui progetto si innesta su quello precedentemente approvato e sulle successive varianti. Quanto alla violazione dei termini per le controdeduzioni, la censura è condivisibile in astratto, ma non ha inciso in concreto sul diritto di difesa: le censure sulle distanze dall’elettrodotto e dalla scuola sarebbero comunque state inammissibili.

Il passaggio centrale riguarda le censure nn. 4, 5, 6 e 7, dichiarate inammissibili perché non formano oggetto di impugnativa né il permesso originario, relativo al posizionamento del distributore, né i nulla-osta dei Vigili del Fuoco, né il verbale di collaudo: atti che attestano l’osservanza delle distanze del d.P.R. n. 340/2003. L’eccezione, non esaminata dal TAR ma riproposta in appello dalla società appellata, è comunque rilevabile d’ufficio. Il Collegio conferma inoltre che le successive modifiche di destinazione d’uso del locale non oil non rilevano sulla legittimità del titolo, e che un eventuale uso non autorizzato esige semmai l’attivazione dei poteri di vigilanza urbanistica.

La nuova verificazione disposta in appello ha accertato che i porticati e le logge, secondo il regolamento urbanistico comunale, sono esclusi dal calcolo volumetrico e che il fabbricato rientra nel limite dell’art. 5 del Regolamento Regione Campania n. 1/2012: il terzo motivo è quindi rigettato, non avendo l’appellante mosso specifiche controdeduzioni. Analoga inammissibilità colpisce l’ottavo motivo sui parcheggi, verificati in sede di collaudo con salvezza del rapporto dell’art. 5 del D.M. n. 1444/1968, e il nono sul totem, censura generica e comunque estranea alla disciplina delle distanze tra costruzioni, oltre che priva di interesse. L’appello è respinto, con condanna alle spese e onere della verificazione a carico dell’appellante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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