Ineseguibilità dell’ordine di demolizione per genericità nella descrizione delle opere abusive (C.G.A.R.S. n. 203 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione è legittimo solo se consente al destinatario di individuare con precisione le opere da rimuovere. La descrizione delle opere e la constatazione della loro abusività integrano la motivazione del provvedimento ripristinatorio; quando invece l’atto si limiti a un rinvio generico ai lavori “descritti in epigrafe” e a un verbale di sopralluogo mai portato a conoscenza degli interessati, l’ordine è oggettivamente ineseguibile e affetto da difetto di motivazione. Il vizio si ripercuote sul conseguente provvedimento di acquisizione, che presuppone la validità dell’ingiunzione demolitoria. La mancata contestazione specifica, da parte dell’Amministrazione, della dedotta ignoranza del verbale di accertamento integra ammissione del fatto ai sensi dell’art. 64, comma 2, cod. proc. amm.

Il Fatto

Gli appellanti sono proprietari di due particelle catastali attraversate da un tratto del torrente Canicarao. Il Comune aveva adottato un ordine di sospensione dei lavori, una successiva ingiunzione di demolizione e riduzione in pristino per asserito interramento del corso d’acqua e, infine, un provvedimento di acquisizione delle opere al patrimonio comunale.

Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, aveva respinto il ricorso e i motivi aggiunti. I proprietari hanno proposto appello, deducendo tra l’altro la mancata notifica dell’inottemperanza, l’estraneità all’abuso, la carenza di istruttoria e l’ineseguibilità dell’ordine per mancanza di indicazioni sul luogo e sulle modalità dell’intervento. Il Comune si è costituito chiedendo la conferma della sentenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’appello in via assorbente sul motivo relativo al difetto di istruttoria e di motivazione. Richiama il principio condiviso secondo cui la descrizione delle opere e la constatazione della loro abusività rendono il provvedimento ripristinatorio adeguatamente motivato: quando però le opere non sono descritte né individuabili, l’omissione determina l’illegittimità dell’atto.

Nel caso concreto, sia l’ordinanza di sospensione sia la successiva ingiunzione si limitano a un rinvio laconico ai lavori “descritti in epigrafe” e agli identificativi catastali. Non soccorre il richiamo al verbale di sopralluogo della Polizia municipale, poiché gli appellanti non ne hanno mai avuto conoscenza e hanno tentato invano di ottenerne copia. La stessa Sezione ha dovuto disporne l’acquisizione con ordinanza collegiale n. 443 del 14 giugno 2024.

È proprio in quel verbale che i lavori risultano specificamente descritti, con l’indicazione del tratto interrato e dei tubi in cemento impiegati. Il Comune non ha contestato in modo specifico l’affermazione degli appellanti sulla mancata conoscenza del verbale: il fatto, ai sensi dell’art. 64, comma 2, cod. proc. amm., deve quindi ritenersi ammesso.

Il Collegio rileva inoltre un’incongruenza tra i provvedimenti: l’ordine di riduzione in pristino richiama entrambe le particelle, mentre l’acquisizione riguarda la sola particella 1954. Tale difformità conferma la genericità dei presupposti demolitori. L’ordine è dunque oggettivamente ineseguibile per la genericità delle indicazioni sulle opere abusive, e il vizio incide anche sulla sufficienza della motivazione.

In riforma della sentenza gravata, il ricorso di primo grado è accolto, con annullamento dell’ordine di demolizione e del conseguente provvedimento di acquisizione, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione in sede di riedizione del potere. Le spese del doppio grado sono integralmente compensate per la particolarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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