Carta docente ai supplenti: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Molise n. 346 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le statuizioni del giudice ordinario del lavoro che riconoscono al docente supplente il beneficio della carta elettronica del docente costituiscono titolo azionabile con il rito dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., trattandosi di obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Per le sentenze del giudice ordinario, a decorrere dal 28 febbraio 2023, non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente la notificazione della copia attestata conforme all’originale ai sensi del novellato art. 475 cod. proc. civ.. Accertato il passaggio in giudicato dei capi del decisum non impugnati, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione l’adempimento entro un termine perentorio e nomina fin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, un commissario ad acta ratione muneris.
Il Fatto
Il ricorrente, docente precario titolare di supplenze negli anni scolastici 2018/19, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/22, ha ottenuto dal Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 132/2024, l’accertamento del diritto al beneficio della carta del docente e la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito della somma complessiva di € 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione fino all’effettivo soddisfo.
Avverso tale pronuncia la sola parte ricorrente ha proposto appello, limitatamente al capo sulle spese: la Corte d’Appello di Campobasso, con la sentenza n. 28/2025 del 24.02.2025, ha accolto il gravame riconoscendo le spese di entrambi i gradi. Passate in giudicato le statuizioni sul beneficio economico, e rimasta inadempiente l’Amministrazione, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Molise, chiedendo la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione di ottemperanza. Le allegazioni documentali attestano il passaggio in giudicato dei capi della sentenza di primo grado diversi da quello relativo alle spese processuali, unico oggetto di appello. Anche sulla sentenza della Corte d’Appello n. 28/2025 si è formato il giudicato, come risulta dall’attestazione resa dalla Corte d’Appello in data 30.04.2025.
Quanto alle modalità di notificazione del titolo, il TAR richiama le modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022: per portare ad esecuzione le sentenze del giudice ordinario, dal 28 febbraio 2023, non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente il rilascio di copia attestata conforme all’originale. Le modalità di notificazione del titolo al Ministero debitore risultano pertanto adeguate.
Il Collegio afferma poi che il titolo azionato, consistente in una sentenza del giudice ordinario del lavoro, rientra tra quelli le cui statuizioni ineseguite trovano attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ex art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., previsto proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Nel merito, la somma di € 2.000,00 richiesta a titolo di sorta capitale corrisponde a quella indicata nella sentenza da eseguire. Il TAR ordina quindi al Ministero, ancora inadempiente, di dare esecuzione ai pagamenti nel termine ultimativo di 40 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore.
In conformità alla richiesta della parte, il Collegio nomina fin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante, un commissario ad acta individuato ratione muneris nel Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà attivarsi dietro istanza della ricorrente e provvedere in ulteriori 40 giorni. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 650,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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