Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 210 del 14.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., accerta l’inottemperanza dell’amministrazione all’obbligo nascente da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e ne dispone l’esecuzione. Il giudizio di ottemperanza non è un nuovo accertamento del diritto sostanziale, ma uno strumento di attuazione del giudicato già formatosi. In caso di perdurante inerzia dell’amministrazione, il giudice assegna un termine per l’adempimento e preannuncia la nomina di un commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva, con addebito delle spese. L’accoglimento del ricorso comporta la condanna dell’ente soccombente alle spese del giudizio di ottemperanza.

Il Fatto

Con sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato, l’amministrazione scolastica era stata condannata a riconoscere ai ricorrenti, docenti, le somme maturate a titolo di bonus per gli anni scolastici oggetto di causa, oltre accessori e spese. La decisione era stata ritualmente notificata e, nella versione emendata da errori materiali, era divenuta definitiva.

Nonostante la notifica della sentenza e la successiva diffida ad adempiere, l’amministrazione non aveva eseguito spontaneamente il giudicato. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione e la condanna all’adempimento, con eventuale nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ricostruito l’accertamento contenuto nella sentenza del giudice del lavoro, che aveva riconosciuto a ciascun ricorrente le somme dovute per gli anni scolastici indicati, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria e alla rifusione delle spese processuali.

Il Tribunale ha quindi verificato il presupposto del giudizio di ottemperanza, costituito dalla mancata esecuzione del giudicato: la sentenza era stata notificata, era passata in giudicato e la diffida ad adempiere era rimasta senza effetto. In camera di consiglio i difensori hanno confermato la persistenza del mancato pagamento da parte dell’amministrazione.

Su queste basi il ricorso è stato ritenuto meritevole di accoglimento. Il Collegio ha assegnato all’amministrazione il termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della decisione per dare esecuzione al giudicato, con l’avvertimento che, in caso di persistente inadempimento, si sarebbe proceduto senza indugio alla nomina di un commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva, con addebito delle spese.

Il Tribunale ha infine posto a carico dell’amministrazione soccombente le spese del giudizio, liquidandole in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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