Tolleranze costruttive e sanatoria: irrilevante il requisito della contestualità (Cons. Stato n. 2113 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di tolleranze costruttive, oggi disciplinate dall’art. 34-bis del d.P.R. n. 380/2001, non è necessario che lo scostamento rispetto al progetto assentito si sia realizzato in occasione dell’esecuzione degli interventi assentiti, non essendo il requisito della contestualità contemplato dalla normativa di settore. Il diniego di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 non può fondarsi su prescrizioni urbanistiche che vietano incrementi volumetrici quando la variazione rimane inferiore alla soglia minima di rilevanza. La natura minimale dell’intervento e la sua finalità di adeguamento igienico-sanitario impongono una valutazione sostanziale, non formalistica, della difformità esecutiva.
Il Fatto
I ricorrenti sono usufruttuario e nuda proprietaria di un appartamento situato nel nucleo storico di un comune lombardo. Ottenuta nel 1978 la concessione edilizia per un piccolo bagno esterno, funzionale all’adeguamento igienico-sanitario dell’unità abitativa, realizzavano l’opera con una parziale difformità: copertura piana anziché inclinata, con un aumento volumetrico di 1,93 metri cubi.
Nel 2014 presentavano istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, includendovi anche richieste relative a opere mai realizzate. Il Comune, dopo il preavviso ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, respingeva l’istanza richiamando il contrasto con le N.T.A. e il divieto di incremento volumetrico. Il TAR respingeva il ricorso; proposto appello, il Comune ribadiva un’eccezione di inammissibilità non esaminata in primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello e riforma la sentenza di primo grado. Il primo passaggio riguarda le opere mai eseguite: il loro inserimento nell’istanza costituisce un mero errore materiale, suscettibile di rettifica, che il Comune non può utilizzare per motivare il diniego, avendo esso stesso escluso la sussistenza di tali abusi in sede di sopralluogo. Il richiamo a opere inesistenti non regge come autonoma ragione di rigetto.
Il nucleo argomentativo attiene alla ricostruzione della disciplina urbanistica applicabile. Il Comune non tiene conto della natura minimale dell’intervento, consistente in un piccolo bagno esterno volto al rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie. La modifica della copertura costituisce un mero adeguamento tecnico del progetto, finalizzato alla concreta agibilità del locale, con un aumento di volumetria inferiore alla soglia percentuale minima di rilevanza.
Da qui la conseguenza giuridica: a fondamento del diniego non possono essere invocate prescrizioni che vietano aumenti volumetrici, quando il divieto opera solo per variazioni superiori alla soglia minima. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui, per applicare la normativa sulle tolleranze costruttive, non serve il requisito della contestualità, non previsto dalla normativa di settore, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 4504 del 23 luglio 2018.
L’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. consente la decisione con motivazione semplificata, cui il Collegio fa ricorso. L’accoglimento dell’appello travolge il diniego e comporta l’annullamento degli atti impugnati; la complessità e novità della vicenda giustifica la compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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