Sospensione cautelare dell’ordine di rimessione in pristino e valore del giudicato cautelare nel riesame del fumus (TAR Lombardia n. 837 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenienza di una sentenza del Consiglio di Stato che riformi la pronuncia di primo grado posta a fondamento di un ordine di rimessione in pristino costituisce elemento idoneo a integrare il requisito del fumus boni iuris ai fini della concessione della misura cautelare. In sede di riesame collegiale della domanda di sospensione, il giudice amministrativo deve valutare la sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile in capo al ricorrente, tenendo conto delle sopravvenienze fattuali e giuridiche intervenute successivamente al provvedimento impugnato.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune aveva disposto la rimessione in pristino dello stato dei luoghi per opere edilizie realizzate in forza di un permesso di costruire, come modificato da una s.c.i.a. Il provvedimento demolitorio trovava fondamento in una sentenza di primo grado che aveva annullato il titolo edilizio. Avverso tale pronuncia, il ricorrente proponeva appello al Consiglio di Stato. Con atto successivo, il Comune comunicava l’avvio del procedimento per l’annullamento in autotutela del titolo edilizio, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente rilevato che, con sentenza n. 4329/2026, il Consiglio di Stato aveva accolto l’appello proposto dal ricorrente, riformando la sentenza di primo grado che era stata posta a fondamento dell’ordinanza di rimessione in pristino impugnata. Tale sopravvenienza ha determinato il venir meno del presupposto giuridico su cui si basava il provvedimento demolitorio, integrando il requisito del fumus boni iuris.
Quanto al danno grave e irreparabile, il Collegio ne ha ravvisato la sussistenza nella circostanza che la rimessione in pristino delle opere edilizie avrebbe cagionato un pregiudizio non altrimenti rimediabile in sede di merito, attesa la natura demolitoria del provvedimento e l’irreversibilità degli effetti connessi all’esecuzione dell’ordine di ripristino.
Il Tribunale ha accolto la domanda cautelare, fissando per la trattazione del merito l’udienza pubblica. Ha altresì disposto la compensazione delle spese della fase cautelare, in ragione della peculiarità della vicenda e della sopravvenienza che ha determinato l’esito del giudizio incidentale, e ha ordinato l’oscuramento dei dati identificativi delle parti ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
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Nota della Redazione
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