Accesso difensivo e sopravvenuta ostensione: appello improcedibile (Cons. Stato n. 2122 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accesso ai documenti amministrativi instaurato ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., l’intervenuta ostensione dei documenti richiesti in pendenza di giudizio determina la sopravvenuta carenza d’interesse e l’improcedibilità dell’appello proposto avverso l’ordinanza che aveva ordinato l’accesso. L’appellante non può più conseguire alcuna utilità dalla riforma del provvedimento, essendo già avvenuta la materiale esibizione dei documenti. Non rileva in senso contrario il prospettato esperimento di azioni risarcitorie, poiché la previsione dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. è riferibile alla sola azione di annullamento, cui resta estranea quella in materia di accesso. La circostanza che l’amministrazione avesse in origine respinto l’istanza non muta l’esito, poiché l’ostensione va ricondotta esclusivamente al comportamento successivo e correlato all’ordinanza impugnata.

Il Fatto

La ricorrente di primo grado, affidataria di una successiva convenzione Consip, proponeva domanda ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm. per accedere alla documentazione relativa alla rinegoziazione con proroga di un contratto di conduzione e manutenzione degli impianti, stipulato dall’amministrazione regionale in adesione alla convenzione Consip precedente. L’istanza era stata solo parzialmente accolta.

Il TAR adito accoglieva il ricorso, riconoscendo integrati i presupposti dell’accesso difensivo e ritenendo non adeguatamente rappresentate esigenze di segretezza. Ordinava quindi all’amministrazione l’ostensione entro trenta giorni. Avverso l’ordinanza proponeva appello la società controinteressata, già affidataria del contratto prorogato, deducendo errore di diritto nella applicazione delle norme sull’accesso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva, come già anticipato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., che i documenti oggetto dell’istanza sono stati ostesi dall’amministrazione in data successiva, in conformità alle statuizioni dell’ordinanza appellata. Da ciò deriva che l’appellante non ha più interesse a coltivare l’impugnativa, non potendo più impedire, tramite la riforma, l’ormai avvenuta esibizione.

La conclusione si fonda sul precedente di Cons. Stato, V, 4 gennaio 2019, n. 297, richiamato a sostegno della improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse.

Il Collegio esamina poi il richiamo dell’appellante all’eventuale esperimento di azioni di carattere risarcitorio e lo ritiene non dirimente sotto un duplice profilo. Da un lato, la previsione dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. — che consente l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento pur quando non ne risulti più utile l’annullamento, secondo il richiamo a Cons. Stato, Ad. plen., 13 luglio 2022, n. 8 — è riferibile alla sola azione di annullamento, cui è estranea quella in materia di accesso.

Dall’altro lato, l’amministrazione aveva respinto in parte l’istanza, sicché l’intervenuta ostensione va ricondotta esclusivamente al comportamento successivo e correlato all’ordinanza impugnata. Rispetto a tale condotta non assume rilievo l’accertamento della legittimità dell’originaria decisione di rigetto, che forma oggetto del giudizio, come chiarito da Cons. Stato, V, 27 ottobre 2021, n. 7228.

L’appello è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. La peculiarità della fattispecie e la decisione resa esclusivamente in rito giustificano l’integrale compensazione delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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