Obbligo di motivazione dell’archiviazione antitrust del segnalante (Cons. Stato n. 1920 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato archivia la segnalazione di condotte anticoncorrenziali è sindacabile nel processo di legittimità quanto a ragionevolezza, logicità e coerenza della motivazione e ad adeguatezza e proporzionalità dell’istruttoria. La decisione di archiviazione deve esporre le ragioni di fatto e di diritto che giustificano la mancata prosecuzione degli accertamenti, non essendo sufficiente l’affermazione che, allo stato, non emergono elementi idonei a fondare ulteriori approfondimenti. Il difetto radicale di motivazione integra violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e non è sanato dalla natura interinale della decisione, resa “allo stato degli atti”. Le difese svolte dall’Autorità nel giudizio costituiscono inammissibile integrazione postuma della motivazione.
Il Fatto
La società appellante, impresa del settore chimico attiva nella produzione di solfuri di stagno destinati alle pastiglie per freni, aveva segnalato all’Autorità condotte della concorrente, ex monopolista e impresa dominante, ritenute integrative del divieto di abuso di posizione dominante di cui all’art. 102 del T.F.U.E. e all’art. 9, comma 3-bis, della legge n. 192/1998. L’Autorità aveva archiviato la segnalazione per insussistenza degli elementi idonei a giustificare ulteriori accertamenti ai sensi della legge n. 287/1990.
Il TAR per il Lazio, con sentenza n. 20063/2024, aveva respinto il ricorso della segnalante. La società ha proposto appello, deducendo con il primo motivo il difetto di motivazione della decisione di archiviazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla premessa della legittimazione del segnalante a impugnare i provvedimenti di archiviazione adottati nei confronti del concorrente ritenuto responsabile di condotte antitrust, richiamando sul punto la propria giurisprudenza. Il tipo di sindacato resta quello generale di legittimità, incentrato sul controllo di ragionevolezza, logicità e coerenza della motivazione e sull’adeguatezza dell’istruttoria.
Passando al merito, la Corte esamina il verbale della seduta e la comunicazione inviata alla segnalante. In entrambi i documenti l’Autorità si limita ad affermare che, allo stato, non emergono elementi di fatto e di diritto sufficienti a giustificare ulteriori accertamenti. Manca l’indicazione degli elementi esaminati e delle ragioni della loro inidoneità, come pure degli elementi di diritto posti a fondamento della decisione. Le ragioni dell’archiviazione restano imperscrutabili.
La Corte ribadisce che la motivazione del provvedimento amministrativo è presidio di legalità sostanziale e che il suo difetto non può essere assimilato alla mera violazione di norme procedimentali, non operando il rimedio dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. La motivazione deve essere modulata sulle circostanze del caso concreto: nella specie non è esposta neppure in forma sintetica né mediante rinvio ad altro atto.
La natura interinale della decisione, resa “allo stato degli atti”, non giustifica l’omissione. Anche una simile decisione richiede un compendio argomentativo idoneo a far comprendere alla parte interessata quali direttrici probatorie seguire per integrare la segnalazione. Le difese svolte dall’Autorità in giudizio sono qualificate come inammissibile integrazione postuma. Il primo motivo è pertanto fondato.
Il secondo motivo, fondato sulla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, è invece infondato, perché l’attività in questione non tende all’adozione di un provvedimento ma, al più, all’apertura di un procedimento. Quanto al terzo motivo, concernente l’illiceità delle condotte della concorrente, il Collegio ne ritiene precluso l’esame: l’annullamento per difetto di motivazione impone all’Autorità di adottare un nuovo atto, con possibile apertura dell’istruttoria. L’appello è accolto in parte, con annullamento dei provvedimenti impugnati e compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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