Fasce di rispetto autostradali: inedificabilità assoluta e divieto di opere di completamento (Cons. Stato n. 2156 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le fasce di rispetto stradali e autostradali non costituiscono vincoli urbanistici, ma misure di tutela della sicurezza della circolazione che comportano l’inedificabilità assoluta delle aree interessate. Tale vincolo opera direttamente e automaticamente, indipendentemente dalle caratteristiche dell’opera e dall’accertamento in concreto dei rischi per la circolazione. Nelle zone gravate da vincolo sopravvenuto alla realizzazione dei fabbricati sono consentiti solo gli interventi funzionali al mantenimento del bene nella sua consistenza originaria. Restano quindi vietate le opere di completamento di una costruzione preesistente, non avendo carattere manutentivo. L’art. 28, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 495/1992 va letto in questa chiave, non limitandosi alle sole nuove costruzioni.
Il Fatto
Un privato è proprietario di due edifici nel territorio comunale, la cui realizzazione è preesistente alla contigua tangenziale nord di Milano. Tra il 2005 e il 2010 ha presentato una pluralità di d.i.a. per ampliare l’immobile. L’amministrazione ha avviato un procedimento di autotutela, nel corso del quale è stata presentata istanza di permesso in sanatoria, accolta. Nel 2015 l’interessato ha chiesto un permesso per opere di manutenzione straordinaria a completamento dell’intervento sanato; dopo un preavviso di diniego, il Comune ha rilasciato il titolo edilizio nel 2018.
La società concessionaria del tratto autostradale ha impugnato il permesso davanti al TAR Lombardia, che ha accolto il ricorso per un motivo, assorbiti gli altri. Il privato ha proposto appello, deducendo l’inefficacia sopravvenuta del titolo e l’insussistenza dell’interesse della concessionaria alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello. Sul primo motivo, relativo all’art. 34, comma 3, c.p.a., la censura è infondata: dalla memoria di replica depositata in primo grado emerge la dichiarazione espressa di un interesse ai fini risarcitori all’accertamento dell’illegittimità del titolo, ribadita nelle conclusioni. Il giudice di primo grado non ha quindi violato la norma nel ritenere sussistente l’interesse alla decisione sul merito, pur in assenza di un interesse attuale alla pronuncia costitutiva di annullamento.
Nel merito, la questione centrale riguarda l’ambito applicativo dell’art. 28 del regolamento del codice della strada. La Sezione richiama il principio consolidato secondo cui le fasce di rispetto sono preordinate alla sicurezza della circolazione, alla possibilità di ampliare le arterie e alla minimizzazione dell’onere espropriativo, in coerenza con l’art. 97, comma 1, Cost., ed evitano l’aumento di valore degli immobili preesistenti.
Su questa base, il Collegio esclude che le opere autorizzate — tavolati interni, servizi igienici, finiture, serramenti, impianti, fognatura e pavimentazione esterna — si iscrivano tra gli interventi di mantenimento nella consistenza originaria. Esse sono finalizzate al completamento della costruzione esistente e risultano perciò vietate. La sentenza del TAR, che aveva dichiarato la non assentibilità delle opere, è corretta.
Il terzo motivo è inammissibile. Nella prima parte difetta di chiarezza, per la commistione di fatto e motivi e il rischio di motivi intrusi; nella seconda parte manca di specificità, perché la qualificazione della pavimentazione come edilizia libera è affermata apoditticamente, senza critica alla statuizione del TAR. La pavimentazione di spazi esterni è attività libera solo se l’opera preesiste con una propria conformazione; la posa degli autobloccanti su manto sterrato integra invece nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.2), d.P.R. n. 380/2001. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.