Accesso difensivo escluso se manca la posizione di eminenza nella promozione diplomatica (Cons. Stato n. 2157 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, l’ostensione degli atti valutativi riferiti ad altri candidati presuppone che l’istante sia titolare di una posizione giuridica differenziata e attuale, strumentale alla tutela della situazione finale. L’art. 116 c.p.a. non consente un accesso comparativo volto a sindacare la logica delle valutazioni altrui quando l’istante non ha conseguito il requisito di eminenza richiesto per l’avanzamento. Il giudizio di strumentalità necessaria, condotto ex ante, deve escludere l’accesso ove difetti la titolarità della posizione legittimante, non potendo il giudice amministrativo sostituirsi all’autorità nella valutazione di merito. Non integra diniego illegittimo il rifiuto opposto dall’amministrazione quando la documentazione richiesta non risulti, nemmeno in modo mediato e indiretto, funzionale alla difesa di una posizione soggettiva dell’istante.
Il Fatto
Il ricorrente, funzionario diplomatico con grado di Consigliere di Legazione, aveva impugnato davanti al TAR Lazio il decreto ministeriale recante l’elenco dei promossi al grado di Consigliere di Ambasciata per l’anno 2024, unitamente agli atti della procedura valutativa. Nel corso del giudizio ha presentato istanza di accesso documentale difensivo ex art. 116, secondo comma, c.p.a., chiedendo i giudizi espressi dalla Commissione ex art. 105-bis d.P.R. n. 18/1967 sugli altri aspiranti, promossi e non promossi, le schede di valutazione periodica e i titoli di carriera di tutti i funzionari del medesimo grado.
Il Ministero degli Affari Esteri aveva opposto un diniego parziale. Il TAR Lazio, con ordinanza collegiale, ha rigettato l’istanza. Il ricorrente ha proposto appello al Consiglio di Stato, deducendo l’erroneità della decisione e la necessità del confronto tra valutazioni per verificare la coerenza logica del giudizio reso nei propri confronti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’ordinanza che decide sull’accesso nel corso del giudizio: secondo l’Adunanza Plenaria 24 gennaio 2023, essa ha valenza decisoria e la disciplina dell’accesso si applica integralmente, ivi compresa la nozione di accesso difensivo qualificato dalla connessione con il processo in corso. Richiama poi l’Adunanza Plenaria 18 marzo 2021, n. 4, che ha escluso tanto un generico riferimento a esigenze probatorie quanto una valutazione anticipata di decisività del documento: il nesso di strumentalità necessaria va accertato ex ante, salvo il caso di evidente e assoluta mancanza di collegamento o di esercizio pretestuoso dell’accesso.
Applicando tali coordinate, la Sezione richiama il proprio precedente Cons. Stato n. 4838 del 2017 e ricostruisce la procedura di promozione: ai sensi dell’art. 105 d.P.R. n. 18/1967 il funzionario deve possedere i requisiti per l’avanzamento e, per il grado di consigliere di ambasciata, in modo eminente. La Commissione opera in due fasi: prima valuta i profili individuali e il possesso dell’eminenza, poi compara i candidati già in possesso di tale giudizio per l’attribuzione dei posti disponibili.
Su questa base il Collegio rileva l’irrilevanza e l’inconferenza dell’accesso richiesto. La documentazione non risulta strumentale, nemmeno in modo mediato e indiretto, alla tutela di una posizione giuridica soggettiva dell’appellante. Difetta la titolarità di quella posizione differenziata — l’acquisto della qualità di eminenza — che sola avrebbe consentito di invocare l’accesso agli atti degli altri aspiranti per ottenere una migliore collocazione in graduatoria.
Il Collegio precisa che esito diverso avrebbe avuto l’istanza ove l’appellante, conseguito il giudizio di eminenza, avesse effettivamente concorso in via competitiva per un posto utile. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese del grado in ragione della particolarità della vicenda processuale.
Nota della Redazione
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