Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2483 del 30.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro che ha riconosciuto il diritto del docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, ordina all’amministrazione di eseguire il giudicato nel termine assegnato. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per le esecuzioni contro le amministrazioni statali, l’obbligo dell’ente è attuale e va adempiuto mediante l’adozione di ogni atto necessario alla corresponsione delle somme. Per il caso di ulteriore inottemperanza va nominato commissario ad acta un dirigente dello stesso Ministero, al quale spetta la materiale esecuzione anche mediante allocazione della somma in bilancio. L’esaurimento dei fondi o la carenza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Al commissario interno non compete alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza con cui il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, aveva dichiarato il suo diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2016/17, 2019/20, 2020/21 e 2021/22, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta per un valore complessivo di € 2.000,00 oltre accessori.
Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza svolgere difese nel merito. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza in camera di consiglio del 4 giugno 2025. Il ricorrente ha dedotto la perdurante inerzia dell’amministrazione nonostante il titolo esecutivo fosse divenuto definitivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti del rito ottemperanziale. La sentenza ottemperanda è stata notificata presso la sede dell’ente il 18 ottobre 2023 ed è passata in giudicato, come attestato dal funzionario giudiziario del Tribunale di Catania con provvedimento del 27 marzo 2024.
Dal perfezionamento della notifica è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici. Il ricorso è pertanto fondato e va affermato l’obbligo del Ministero di adottare ogni atto necessario per la corresponsione delle somme dovute.
Il Tribunale ha escluso dall’ordine di pagamento le spese di lite liquidate nella sentenza ottemperanda, in quanto distratte in favore del difensore, che non è parte del giudizio di ottemperanza. Ha quindi assegnato all’amministrazione il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia.
Per il caso di ulteriore inadempienza è stato nominato commissario ad acta il dirigente dell’Ufficio competente del Ministero, con facoltà di delega a funzionario munito della necessaria professionalità. L’organo straordinario dovrà provvedere su richiesta del ricorrente, corredata di dichiarazione attestante la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza, e riferire al Tribunale con dettagliata relazione.
Il Collegio ha precisato che il commissario deve curare l’allocazione della somma in bilancio, l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento, nonché il reperimento materiale delle risorse. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non valgono come causa di impedimento. Quanto al compenso, richiamando l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 e l’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, applicabili per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme, ha escluso la spettanza di alcun compenso al dirigente interno, con richiamo a TAR Calabria n. 1706 del 2024, TAR Campania n. 5142 del 2024, TAR Sicilia n. 2621 del 2024 e TAR Sardegna n. 983 del 2023. Le spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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