Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Calabria n. 2157 del 24.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione rispetto al giudicato e, accertato il perdurante inadempimento, ordina l’esecuzione integrale della sentenza entro un termine perentorio. La nomina del commissario ad acta sin d’ora è legittima per il caso di inutile decorso del termine, con attribuzione al commissario del potere di compiere tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio. La regola di gratuità dell’ufficio commissariale dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001 si applica per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con conseguente esclusione del compenso a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2021/2022, e aveva condannato il Ministero a provvedere in tal senso, oltre alla rifusione delle spese.
La sentenza è stata notificata all’amministrazione tramite posta elettronica certificata, con l’indicazione del codice fiscale e delle annualità, secondo le istruzioni dell’Ufficio Scolastico Regionale. È decorso il termine di moratoria di centoventi giorni e l’amministrazione è rimasta inadempiente. La ricorrente ha quindi agito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che la sentenza è passata in giudicato, come da attestazione, e che la notificazione è avvenuta in conformità delle istruzioni rese dall’Ufficio Scolastico Regionale, con la completezza dei dati necessari all’esecuzione. Il dato rilevante è che la notifica è stata effettuata correttamente, con l’indicazione del codice fiscale e delle annualità, così superando ogni contestazione sulla idoneità della richiesta.
Accertato il decorso della moratoria di centoventi giorni e il perdurante inadempimento, il collegio ha ritenuto fondata l’azione di ottemperanza e ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente la sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione della presente decisione.
Il Tribunale ha poi nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato in un dirigente del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale, affinché, su istanza di parte e in caso di inutile decorso del termine, provveda in via sostitutiva compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
Sul piano delle spese, il collegio ha richiamato l’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della stessa legge n. 89/2001. La regola della gratuità dell’ufficio commissariale, in quanto compresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, è stata applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a TAR Calabria, Sez. I, n. 757 del 2025 e TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 1499 del 2025.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il ricorso è pertanto accolto nei termini indicati.
Nota della Redazione
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