Daspo: misure preventive sportive e prognosi di pericolosità (TAR Calabria n. 2191 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive costituisce misura di prevenzione e può essere applicato in presenza di condotte violente, anche non sfociate in reato o in denuncia penale, nonché in caso di pericolo di lesione dell’ordine pubblico. Non è richiesta la prova della lesione, essendo sufficiente una prognosi di pericolosità della condotta, valutata secondo i canoni della ragionevolezza. La motivazione si fonda sulla logica del più probabile che non e richiede elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento probabilistico di elevata attendibilità. Quanto all’estensione dell’inibitoria, la prescrizione di indicare le manifestazioni non impone l’elencazione specifica, essendo sufficiente che luoghi ed eventi siano determinabili, con onere del destinatario di tenersi informato.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per l’annullamento del provvedimento con cui il Questore ha disposto a suo carico il divieto di accesso, su tutto il territorio nazionale, nei luoghi ove si svolgono manifestazioni calcistiche, negli spazi adiacenti e in quelli interessati a sosta, transito o trasporto dei partecipanti, per la durata di cinque anni. La determinazione è stata adottata per avere il deducente incitato, inneggiato o indotto alla violenza altre persone.

Il ricorrente prospetta la violazione dell’art. 6 L. n. 401/1989, l’eccesso di potere e la violazione della L. n. 241/1990. La tutela cautelare è stata respinta per carenza di fumus boni iuris. Resiste il Ministero dell’Interno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del d.a.spo. come misura di prevenzione, applicabile in presenza di reati a condotta violenta, di condotte violente anche non sfociate in reato o denuncia, e di denuncia o condanna per tipologie di reato individuate dalla legge (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 21 dicembre 2023, n. 3880). Il divieto può essere imposto non solo in caso di accertata lesione, ma anche di pericolo di lesione dell’ordine pubblico, trattandosi di potere connotato da elevata discrezionalità (Consiglio di Stato, Sez. III, 28 novembre 2012 n. 6005).

Trattandosi di misura di prevenzione, non occorre la prova sulla lesione dell’ordine pubblico: è sufficiente una prognosi sulla pericolosità della condotta, considerando anche il profilo dell’agente, poiché comportamenti in sé innocui possono alimentare situazioni di allarme o pericolo (Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 dicembre 2010 n. 9074). La motivazione si fonda sulla logica del più probabile che non: non serve la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma una dimostrazione su elementi gravi, precisi e concordanti (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 14 febbraio 2024, n. 2996).

Nel caso concreto, dalle emergenze documentali risulta che, in occasione dell’incontro di calcio, un gruppo di tifosi tra cui il ricorrente, nel varco di prefiltraggio, alla richiesta degli stewards di procedere lentamente, ha inveito contro costoro, scavalcando le transenne e posizionandosi a ridosso dei tornelli con atteggiamento minaccioso. All’identificazione il deducente ha giustificato la condotta con frasi minatorie. Tali elementi, uniti alla partecipazione ad un’azione di gruppo e ai due precedenti d.a.spo., rendono il provvedimento assistito da adeguata istruttoria e congrua motivazione.

Quanto alla genericità delle prescrizioni, il Collegio richiama l’orientamento per cui la prescrizione di indicare specificamente le manifestazioni non equivale all’onere di elencarle, essendo sufficiente che luoghi ed eventi siano determinabili, con onere del destinatario di tenersi informato (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 30 giugno 2025, n. 1160; Lazio, Roma, Sez. I, 14 febbraio 2024 n. 996). Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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