Motivazione diniego porto d’armi non basta controllo con pregiudicati senza contestualizzazione (TAR Calabria n. 2193 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego o la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi, pur essendo espressione di un’ampia discrezionalità dell’amministrazione, non esonera l’autorità di pubblica sicurezza dal dovere di motivazione imposto dall’art. 3 della legge n. 241/1990. Non assolve tale dovere il provvedimento che si limiti a richiamare il fatto che il richiedente è stato controllato con persone penalmente censite, senza indicare le circostanze di tempo e di luogo dei controlli, la natura dei reati rispetto ai quali i terzi risultino censiti e le ragioni per cui da tali elementi si desuma il pericolo di abuso della licenza e l’inaffidabilità dell’istante. Il difetto di motivazione è vizio autonomo e assorbente, perché impedisce all’interessato di conoscere le ragioni del diniego e al giudice di esercitare un controllo pieno ed effettivo sull’esercizio del potere.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare da oltre dieci anni di licenza di porto di fucile ad uso caccia e incensurato, ha chiesto il rinnovo dell’autorizzazione. Il Questore di Vibo Valentia ha respinto la domanda con provvedimento del 12 settembre 2024, rilevando che il richiedente era stato controllato in compagnia di persone penalmente censite e ravvisando in ciò la mancanza dei requisiti di legge in materia di armi. Il Prefetto, con decreto del 3 dicembre 2024, ha rigettato il ricorso gerarchico.

Il ricorrente ha impugnato entrambi i provvedimenti davanti al TAR Calabria, deducendo violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis della legge n. 241/1990 e degli artt. 10, 11, 39, 42 e 43 del r.d. n. 773/1931, oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, violazione dei principi di proporzionalità e concretezza e travisamento dei presupposti. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza collegiale del 21 febbraio 2025.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 11, terzo comma, TULPS consente la revoca delle autorizzazioni quando nella persona autorizzata vengono a mancare le condizioni cui sono subordinate. L’art. 39 TULPS attribuisce al Prefetto la facoltà di vietare la detenzione delle armi alle persone ritenute capaci di abusarne. L’art. 43, secondo comma, TULPS prevede che la licenza possa essere ricusata a chi non può provare la propria buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.

Su questa cornice il TAR richiama l’orientamento secondo cui l’autorizzazione alla detenzione delle armi ha carattere eccezionale e le esigenze di incolumità pubblica sono prevalenti, con la conseguenza che la relativa valutazione è ampiamente discrezionale e può valorizzare anche fatti isolati ma significativi, nonché vicende personali prive di rilevanza penale (Cons. Stato, Sez. III, n. 5398/2014; n. 3979/2013; n. 4121/2014). Il giudice amministrativo non può sostituirsi all’autorità competente, ma verifica che la valutazione non sia ictu oculi errata, travisata nei fatti o manifestamente irrazionale.

Tale sindacato, osserva il Collegio, si esercita sugli atti istruttori e sul controllo della motivazione. Anche in questa materia una motivazione deve pur esservi, come impone l’art. 3, primo comma, della legge n. 241/1990, che richiede l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione in relazione alle risultanze dell’istruttoria.

Applicando tali principi, il TAR rileva che il provvedimento questorile si esaurisce nel richiamo alla circostanza dei controlli con persone penalmente censite. L’amministrazione omette di riferire le circostanze di tempo e di luogo dei controlli e di indicare i reati rispetto ai quali quei soggetti risultino censiti. Omette soprattutto di esplicitare le ragioni per cui da controlli genericamente riferiti ha tratto il giudizio di inaffidabilità e di pericolo di abuso della licenza, nonché di considerare le osservazioni procedimentali dell’interessato.

Il difetto di motivazione è quindi accertato e incide sulla legittimità del provvedimento gravato. Esso ha impedito all’interessato di conoscere le ragioni del diniego e di difendersi già in sede procedimentale, e non consente al giudice il controllo pieno sull’esercizio del potere. Il ricorso va pertanto accolto nei limiti esposti, con annullamento dei provvedimenti impugnati e salvezza del riesercizio del potere da parte dell’amministrazione. Le spese di lite sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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