Emergenza regionale dichiarata: il sindaco perde il potere contingibile e urgente (TAR Sicilia n. 2204 del 10.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza regionale, nei termini prescritti dalla normativa regionale e con conseguente nomina del commissario delegato, esclude la competenza del sindaco ad adottare ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell’art. 50 del decreto legislativo n. 267/2000. Il potere sindacale è riservato alle emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale; nei casi in cui l’evento, per natura ed estensione, richiede l’intervento coordinato di più enti e l’impiego di mezzi e poteri straordinari, la competenza appartiene alla Regione o allo Stato in ragione della dimensione dell’emergenza. Il commissario delegato opera in regime straordinario in sostituzione dell’amministrazione locale competente in via ordinaria, con la conseguenza che i provvedimenti sindacali adottati in materia sono affetti da incompetenza.

Il Fatto

La Tirrenoambiente S.p.A., società a capitale misto partecipata dal Comune di Mazzarrà Sant’Andrea, gestiva la post-operatività della discarica dismessa di contrada Zuppà ed è stata dichiarata fallita nel 2023. La Regione aveva finanziato la gestione con contributi straordinari; il curatore fallimentare era stato nominato attuatore dell’intervento di prelievo del percolato, integralmente coperto da fondi regionali.

Dopo l’incendio doloso e l’aggravarsi della situazione, la Regione ha dichiarato lo stato di emergenza a livello regionale e ha nominato un commissario delegato. Il Sindaco ha comunque adottato due ordinanze contingibili e urgenti con cui ha imposto alla precedente affidataria del servizio di smaltire il percolato sotto la supervisione del curatore, configurando l’intervento come sostitutivo in danno della società fallita. La ricorrente ha impugnato entrambi i provvedimenti, anche con motivi aggiunti, deducendo tra l’altro il difetto di competenza del Sindaco.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto le eccezioni preliminari. Quanto alla Regione, ne ha dichiarato l’estraneità al giudizio, essendo stata chiamata per mera litis denuntiatio. Ha poi riconosciuto la permanenza dell’interesse all’annullamento della prima ordinanza, benché questa avesse cessato i propri effetti, perché il provvedimento qualificava gli interventi come sostitutivi “in danno” della ricorrente, potendo così legittimare richieste di rimborso. Ha escluso, infine, l’inammissibilità per omessa impugnazione del verbale di somma urgenza ex art. 140 del decreto legislativo n. 36/2023, atto di natura diversa e privo di contenuto autoritativo verso la ricorrente.

Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso in via assorbente, ravvisando il vizio di incompetenza. Ha richiamato l’art. 3 della legge regionale n. 13/2020, che disciplina la dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza regionale, e l’art. 7, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 1/2018, riferito alle emergenze che, per natura o estensione, comportano l’intervento coordinato di più enti e richiedono mezzi e poteri straordinari.

Il Tribunale ha verificato che tali presupposti erano stati accertati dal Dipartimento regionale della Protezione Civile e acclarati dalla Giunta, che aveva dichiarato lo stato di emergenza per il sito e nominato il commissario delegato. Ha quindi osservato che l’art. 3, comma 5, della legge regionale n. 13/2020 prevede che i commissari operino in regime straordinario in sostituzione dell’amministrazione locale competente in via ordinaria.

Da qui la conclusione: la portata regionale e straordinaria dello stato di crisi, dichiarato nei termini di legge, esclude il potere di far fronte all’urgenza con lo strumento dell’art. 50 del decreto legislativo n. 267/2000. La norma riserva al Sindaco le sole emergenze a carattere esclusivamente locale e attribuisce allo Stato o alla Regione, negli altri casi, l’adozione dei provvedimenti d’urgenza in ragione della dimensione dell’emergenza.

Il ricorso, anche per motivi aggiunti, è stato pertanto accolto, con annullamento in parte qua delle ordinanze gravate. Le spese processuali sono state compensate in ragione della particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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