Scatti stipendiali al personale in quiescenza su domanda senza decadenza (TAR Calabria n. 2204 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis D.L. n. 387/1987 spetta al personale delle forze di polizia, anche ad ordinamento militare, collocato in quiescenza a domanda, purché in possesso dell’anzianità anagrafica di 55 anni e di quella contributiva di 35 anni di servizio utile. Il comma 2 della norma non opera alcun rinvio all’istituto della pensione di anzianità, ma enuncia autonomi requisiti numerici per accedere alla maggiorazione della base di calcolo del trattamento di fine servizio. La mancata presentazione della domanda entro il 30 giugno dell’anno di maturazione delle anzianità non produce decadenza, mancando una previsione espressa in tal senso. Il termine è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Il Fatto

Il ricorrente, ex appartenente alla Guardia di Finanza e collocato in quiescenza su domanda con 43 anni di servizio utile e 56 di età, agisce nei confronti dell’I.n.p.s. per l’accertamento del diritto al riconoscimento, nella base di calcolo del proprio trattamento di fine servizio, dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis D.L. n. 387/1987, come modificato dall’art. 21 L. n. 232/1990, e per la condanna dell’istituto alla corresponsione delle somme aggiuntive a titolo di indennità di buonuscita, oltre interessi e rivalutazione.

L’Ente previdenziale ha negato il beneficio sull’assunto che l’art. 15-bis D.L. n. 379/1987 lo riservi alle sole cessazioni per età, inabilità o decesso, e ha eccepito la decadenza per mancata presentazione della domanda entro il 30 giugno dell’anno di maturazione delle anzianità. Da qui il ricorso.

La Motivazione della Corte

In rito, il Collegio afferma la legittimazione passiva dell’I.n.p.s., avendo l’Ente disatteso la richiesta del ricorrente, e ritiene non fondati i profili di inammissibilità genericamente eccepiti.

Nel merito, i giudici amministrativi ritengono fondate le censure, in conformità ai propri precedenti (TAR Calabria n. 906 del 2025 e n. 1426 del 2024) e alla giurisprudenza di secondo grado (Cons. Stato n. 8344 del 2025). La tesi dell’I.n.p.s. sovrappone due regimi giuridici di diverso oggetto: quello dettato dall’art. 6-bis in materia di determinazione del trattamento di fine servizio e quello relativo ai presupposti della pensione di anzianità. La corrispondenza tra i requisiti, esistente in origine, è venuta meno per effetto di sopravvenienze normative e non può fondare una connessione permanente e inscindibile.

Il comma 2 non contiene alcun rinvio alla pensione di anzianità, ma si limita a esplicitare, mediante espressioni numeriche univoche, il dato anagrafico dei 55 anni e quello contributivo dei 35 anni di servizio. Un eventuale difetto di coordinamento dovrebbe trovare correzione in sede legislativa, non attraverso un’interpretazione contraria al tenore letterale delle disposizioni.

Quanto alla decadenza, il Collegio osserva che, attesa l’incisività dell’effetto, il legislatore l’avrebbe prevista espressamente. Il termine del 30 giugno va letto in combinato disposto con il comma 3, che fissa la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo: il rispetto del termine è dunque funzionale a tale decorrenza, non a pena di preclusione (Cons. Stato n. 2985 del 2023). Anche ritenendo ambigua la disposizione, l’ambiguità non consente di farne discendere conseguenze decadenziali (Cons. Stato n. 1231 del 2019).

Il ricorso è pertanto accolto: accertato il diritto del ricorrente ai sei scatti, l’I.n.p.s. è condannato alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti e alla corresponsione delle somme aggiuntive, oltre interessi legali. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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