Ricorso cumulativo contro aggiudicazioni per lotti diversi e sanzione per violazione sinteticità (Cons. Stato n. 2236 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare divise in lotti, l’art. 120, comma 13, cod. proc. amm. consente il ricorso cumulativo solo quando le censure siano idonee a travolgere segmenti procedimentali comuni alle distinte fasi di scelta degli affidatari. Le doglianze avverso le valutazioni tecniche ed economiche delle offerte di ciascun lotto non integrano una causa petendi unitaria, neppure se formalmente identiche, perché calate in operazioni commissariali differenziate producono effetti e conseguenze diverse, rilevanti anche sul piano dell’interesse al ricorso. L’appello che superi i limiti dimensionali fissati dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167/2016, senza autorizzazione, è soggetto alla sanzione pecuniaria dell’art. 13-ter, comma 5, norme di attuazione del cod. proc. amm.

Il Fatto

La controversia riguarda l’affidamento in noleggio di sistemi antidecubito destinati alle aziende sanitarie liguri e alla Valle d’Aosta. La gara costituiva la riedizione di una precedente procedura annullata dal TAR Liguria con la sentenza n. 747/2024, confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4774/2025. Dopo la nomina di una nuova commissione, l’amministrazione aggiudicava i lotti 2, 3 e 9 alla controinteressata e il lotto 4 alla ricorrente.

La società classificatasi seconda impugnava con un unico ricorso il decreto di aggiudicazione e i verbali delle sedute, lamentando vizi comuni e vizi specifici per ciascun lotto. Il TAR dichiarava inammissibile il ricorso cumulativo ed esaminava il merito delle censure comuni, ritenendole infondate, con compensazione delle spese. Propone appello la società soccombente; si costituiscono la stazione appaltante e l’aggiudicataria, che ripropongono eccezioni di difetto di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il capo sull’inammissibilità. L’art. 120, comma 13, cod. proc. amm. — identico al previgente comma 11-bis — ha codificato l’orientamento che subordina il ricorso cumulativo all’articolazione di censure idonee a inficiare segmenti procedurali comuni alle differenti fasi di scelta degli affidatari. Quando si contestano le operazioni e i giudizi espressi dalla commissione su offerte differenziate per lotto, occorre un ricorso autonomo per ciascun lotto, perché il provvedimento è unitario solo cartolarmente e ha contenuto plurimo. Richiama sul punto Cons. St., sez. III, n. 6721 e n. 6723 del 2024 e n. 11076 del 2022.

La Corte conferma l’orientamento e ne offre una lettura rafforzativa: anche a fronte di vizi formalmente identici, gli effetti possono divergere in ragione delle distinte valutazioni commissariali, con riflessi sull’accertamento dell’interesse al ricorso per ogni lotto, inclusa la prova di resistenza. Ammettere diversamente il cumulo frustrerebbe la celerità processuale perseguita dal rito appalti.

Nel caso concreto tutte le doglianze investono valutazioni tecniche ed economiche riferite ai singoli lotti; molte non sono neppure identiche e uno dei lotti contestati è stato aggiudicato alla stessa appellante. Il richiamo alla sentenza n. 747/2024 non vale in senso contrario: l’ammissibilità ivi riconosciuta dipese dalle particolari condizioni di quel giudizio, in cui la ricorrente era stata costretta a impugnare gli atti rieditati in autotutela con i motivi aggiunti imposti dall’art. 120, comma 7, cod. proc. amm.. Le valutazioni di quella pronuncia, inoltre, non vincolano il giudice in un diverso giudizio, né la lamentata inottemperanza consente di prescindere dalla regola generale, trattandosi di giudizio impugnatorio e non di ottemperanza.

Il rigetto dei motivi sull’inammissibilità assorbe le censure di merito. La Corte respinge l’appello e compensa le spese, ma rileva d’ufficio la violazione del principio di sinteticità: l’atto consta di 45 pagine e 88.859 battute, che, detratte le porzioni escluse ai sensi dell’art. 4 del d.P.C.S. n. 167/2016, superano comunque il limite di 70.000 battute posto dall’art. 3, comma 1, lettera b), in assenza di autorizzazione. Tenuto conto del contributo unificato, applica la sanzione pecuniaria di 15.000,00 euro ex art. 13-ter, comma 5, norme di attuazione del cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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