Acquisizione al patrimonio comunale e inoppugnabilità dell’ordine di demolizione (Cons. Stato n. 2237 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione costituisce l’atto presupposto del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile abusivo. Una volta che l’ingiunzione demolitoria sia divenuta inoppugnabile, per intervenuto giudicato o per mancata impugnazione, le doglianze rivolte avverso la successiva determina di acquisizione sono inammissibili per difetto di interesse, ove non contestino vizi propri di tale ulteriore atto ma profili che attengono alla pregressa ingiunzione. Rispetto a tali profili la determina non presenta lesività autonoma, essendosi la lesione già prodotta ad opera dell’ordine di demolizione che ha consolidato i propri effetti. L’atto di acquisizione, nel sistema sanzionatorio edilizio, è atto dovuto e vincolato, la cui legittimità discende dall’inottemperanza a un ordine di demolizione legittimo. La riproposizione delle medesime questioni già decise viola il ne bis in idem e la stabilità del giudicato esterno.
Il Fatto
Con disposizione dirigenziale il Comune di Napoli ordinava alla società proprietaria la demolizione di opere eseguite in assenza di permesso di costruire, consistenti in due piani in sopraelevazione. Per il sesto piano veniva rilasciata una concessione in sanatoria; la domanda di condono relativa al settimo piano era invece rigettata, con conseguente diniego di permesso in sanatoria e contestuale ordine di demolizione. Il provvedimento veniva impugnato senza successo davanti al TAR Campania e, in appello, davanti al Consiglio di Stato, che ne confermava la legittimità.
Accertata l’inottemperanza all’ordine di demolizione, il Comune disponeva l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del cespite ai sensi dell’art. 31 del Testo Unico Edilizia. Il TAR Campania dichiarava inammissibile il ricorso avverso tale decreto, sul rilievo che la ricorrente si era limitata a riprodurre i motivi già proposti avverso la precedente sentenza, senza dedurre censure autonome avverso l’atto acquisitivo. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta il motivo con cui l’appellante contesta la statuizione di inammissibilità, sostenendo la legittimità dell’impugnazione dell’atto acquisitivo tanto per vizi propri quanto per vizi derivati dall’ordine di demolizione. La censura è dichiarata non fondata.
Il punto di partenza è il giudicato formatosi sulla legittimità del diniego di condono e dell’ordine di demolizione: la pronuncia del Consiglio di Stato ha accertato che le opere non erano ultimate alla data del 31 marzo 2003, né secondo il criterio strutturale né secondo quello funzionale, e che non sussisteva alcuna violazione delle garanzie partecipative ex art. 10-bis legge n. 241/1990.
Su questa base il Collegio enuncia il principio centrale: l’ordinanza di demolizione è l’atto presupposto del provvedimento di acquisizione gratuita. Ne deriva che l’inoppugnabilità del primo rende inammissibili per difetto di interesse le doglianze dirette avverso la determina che accerta l’inottemperanza e dispone l’acquisizione, ove non contestino vizi propri di quest’ultima. A sostegno richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 8633 del 2024 e Cons. Stato, Sez. II, n. 5872 del 2024.
La pretesa di sottoporre nuovamente al vaglio giurisdizionale le medesime questioni viola, secondo il Collegio, il ne bis in idem e la stabilità del giudicato esterno. L’atto di acquisizione è qualificato come atto dovuto e vincolato, la cui legittimità discende automaticamente dall’inottemperanza a un ordine di demolizione legittimo. Confermata la legittimità di quest’ultimo con sentenza passata in giudicato, non residuano margini per contestare l’acquisizione se non per vizi propri, nella specie assenti.
L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese processuali liquidate in €4.000,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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