Ottemperanza al giudicato e prova dell’inadempimento dell’ente pubblico (TAR Sicilia n. 2265 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato amministrativo il creditore è tenuto a provare soltanto il fatto costitutivo del proprio diritto, costituito dalla decisione del giudice ordinario passata in giudicato e dal titolo esecutivo, secondo la previsione dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. Grava invece sull’amministrazione, per il principio di cui all’art. 2697, comma 2, cod. civ., l’onere di dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi che rendano inefficace quel titolo. Il mero silenzio dell’ente, che non si costituisca e non alleghi alcuna valida giustificazione dell’inadempimento, non assolve a tale onere. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e l’ordine di integrale esecuzione, comprensivo di capitale, interessi, oneri accessori e spese, con nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.

Il Fatto

Il ricorrente ha ottenuto dal Giudice di Pace di Siracusa, con sentenza n. 525/2019 depositata il 30.05.2019, l’annullamento del provvedimento impugnato e la condanna del Comune al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 429,67. La decisione è stata notificata ai fini esecutivi il 29.07.2021 ed è passata in giudicato.

Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 per l’adempimento spontaneo, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm., chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario in caso di persistente inattività e la condanna alle spese. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la ritualità della proposta: passaggio in giudicato della sentenza, notificazione del titolo esecutivo e superamento del termine di legge. Su questo presupposto processuale il ricorso è stato dichiarato ammissibile.

Il nucleo argomentativo riguarda la distribuzione dell’onere della prova. Il Tribunale richiama il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. Poiché il ricorrente ha dimostrato il fatto costitutivo, individuato nella decisione del giudice ordinario divenuta definitiva, spettava all’amministrazione provare l’inefficacia di quel titolo.

Tale prova è mancata. Il Comune non si è costituito e non ha addotto alcuna valida giustificazione dell’inadempimento. Il Collegio ne trae la conferma della persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato, entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore.

L’obbligo esecutivo comprende la sorte capitale, gli interessi liquidati secondo la decisione da eseguire e gli oneri accessori, incluse le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per il passaggio in giudicato e per la registrazione. Il Tribunale esclude invece le spese di precetto, perché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm. è imputabile alla libera scelta del creditore.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina fin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega a dirigente o funzionario dotato della necessaria professionalità, il quale provvederà in via sostitutiva entro ulteriori novanta giorni su istanza della parte interessata. Il compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto, previa nota specifica delle spese da presentarsi entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico, secondo il richiamo all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002 e a Cass. civ., sez. II, n. 28952 del 2011. Le spese del giudizio, liquidate in € 250,00 oltre oneri di legge, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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