Spese di lite non simboliche e liquidazione secondo i parametri forensi (Cons. Stato n. 2265 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La quantificazione delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale del giudice, ma incontra il limite della non attribuzione di somme simboliche, lesive del decoro professionale. Il giudice amministrativo è tenuto a motivare la decisione sulle spese solo quando intenda discostarsi dalla regola della soccombenza. La liquidazione deve rispettare i valori tabellari approvati con il D.M. n. 147/2022, che ha introdotto soglie minime percentuali di riduzione rispetto al valore parametrico di base. Una liquidazione inferiore a tali soglie è illegittima e va riformata, anche in considerazione della natura seriale del contenzioso e della sua modesta complessità.

Il Fatto

L’appellante aveva ottenuto dal Tribunale di Savona una condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla costituzione, in suo favore, della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, con riconoscimento di un importo complessivo di € 2.500,00. Non ottenuta l’esecuzione, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Liguria, che lo ha accolto, nominando il Commissario ad acta in caso di perdurante inottemperanza.

Il Tribunale ha liquidato le spese del giudizio in € 500,00. L’appellante ha impugnato esclusivamente tale capo, deducendo la violazione dell’art. 91 c.p.c. e dei parametri forensi, e chiedendo la riforma della statuizione sul quantum. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama anzitutto il principio per cui il giudice amministrativo deve motivare la decisione sulle spese solo se si discosta dalla regola della soccombenza (Cons. St., sez. V, n. 5947 del 2024). La quantificazione resta espressione di discrezionalità, ma è fatto salvo l’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass. civ., sez. II, n. 34842 del 2023).

Sul piano parametrico la Sezione valorizza il parere della Sezione consultiva n. 2703 del 2017, reso sullo schema di modifica del D.M. n. 55/2014. Quel parere chiarisce che le modifiche erano dirette a superare l’incertezza applicativa consentita da un sistema senza soglie numeriche minime, e a limitare il perimetro di discrezionalità del giudice individuando soglie minime percentuali di riduzione non superabili. La Sezione consultiva ha inoltre escluso che l’inderogabilità dei minimi tariffari contrasti con la sentenza della Corte di Giustizia UE n. 427 del 2017.

Su queste basi il Collegio ritiene non corretta la liquidazione del primo giudice, collocata al di sotto dei valori tariffari del D.M. n. 147/2022 per lo scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, anche tenendo conto della riduzione dell’art. 4, comma 4 del medesimo decreto.

Il Collegio precisa però, in parziale difformità dalla tesi dell’appellante, che la motivazione del TAR non è apodittica: il contenzioso è oggettivamente privo di profili di complessità ed è seriale, stante la numerosità dei precedenti analoghi. L’appello è dunque fondato solo nel quantum. La sentenza è riformata con determinazione di € 800,00 per il primo grado, oltre accessori e refusione del contributo unificato.

Quanto al secondo grado, il Ministero è condannato alle spese, liquidate in € 300,00, tenuto conto che il valore della controversia in appello è limitato alle sole spese legali del primo grado. Tutte le somme sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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