Integrazione comunale retta disabili e onere probatorio dell’ISEE socio-sanitario (TAR Puglia n. 670 del 15.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giurisdizione esclusiva sui pubblici servizi, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., il giudice amministrativo adito per l’annullamento del diniego di compartecipazione comunale al pagamento della retta di ricovero è tenuto a verificare l’effettiva sussistenza di tutti i presupposti, fattuali e giuridici, previsti dalla disciplina regolamentare, a prescindere dalle motivazioni espresse dall’Amministrazione nel provvedimento impugnato. Il requisito reddituale per l’accesso alle prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo deve essere dimostrato mediante l’ISEE socio-sanitario residenze e non con l’ISEE ordinario. Ove la certificazione prodotta dichiari espressamente di non applicarsi alle prestazioni socio-sanitarie residenziali, essa è inidonea a integrare la prova del requisito e la pretesa accertativa va rigettata. L’omessa dimostrazione del presupposto rende superfluo l’esame delle doglianze caducatorie, in applicazione del principio della ragione più liquida. La domanda nuova introdotta con l’atto di riassunzione ex art. 80, comma 3, c.p.a. è inammissibile per violazione del divieto di mutatio libelli.
Il Fatto
Il ricorrente, persona con disabilità, era stato ricoverato presso una struttura residenziale convenzionata con il Comune di Manduria e aveva chiesto la compartecipazione dell’Ente al pagamento dell’integrazione della retta sociale, pari a € 41,58 al giorno, allegando un reddito da ISEE di € 6.411,21. Con provvedimento del 14.5.2021, comunicato il successivo 24.5.2021, il Comune aveva rigettato l’istanza per mancanza dei requisiti previsti dal regolamento approvato con deliberazione consiliare del 30.3.2021.
Il ricorrente ha impugnato il diniego e il regolamento nella parte in cui gli artt. 13 e 14 impongono di attingere all’intero introito pensionistico e al patrimonio mobiliare prima dell’intervento comunale, in asserita violazione del d.P.C.M. n. 159/2013 e del regolamento regionale n. 4/2007. Nel corso del giudizio è intervenuto il decesso del ricorrente; il giudizio è stato riassunto dall’erede, che ha aggiunto la domanda di restituzione delle somme corrisposte in eccedenza dal dante causa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara anzitutto inammissibile la domanda di restituzione, formulata per la prima volta solo con l’atto di riassunzione. L’atto ex art. 80, comma 3, c.p.a. non introduce un nuovo procedimento, ma consente la mera prosecuzione di quello pendente: l’introduzione di una domanda nuova integra violazione del divieto di mutatio libelli.
Nel merito, il Tribunale qualifica la pretesa come situazione di diritto soggettivo devoluta alla propria cognizione in virtù dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., richiamando TAR Palermo, IV, n. 477/2024. Da ciò deriva il potere-dovere di verificare tutti i presupposti del beneficio, indipendentemente dalla motivazione del diniego.
L’art. 13, comma 1, n. 3), del regolamento comunale richiede un ISEE calcolato ai sensi del d.P.C.M. n. 159/2013 per le prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, di valore non superiore a € 9.360,00. Il ricorrente ha prodotto un’ISEE ordinario del 4.2.2021, attestante € 6.411,21. Il Comune ha eccepito che occorreva invece l’ISEE socio-sanitario residenze, che tiene conto di ulteriori parametri.
L’eccezione è accolta. La stessa certificazione depositata riporta la dicitura secondo cui essa “non si applica alle prestazioni socio sanitarie residenziali per persone maggiorenni”, cioè proprio alla prestazione oggetto di causa. Trattandosi dell’unico elemento probatorio offerto, non risulta raggiunta la prova del requisito reddituale al momento della domanda amministrativa.
L’omessa dimostrazione del presupposto comporta il rigetto della pretesa accertativa e, in applicazione del principio della ragione più liquida richiamato da Cons. Stato, VII, n. 9470/2023, rende infondate le ulteriori domande di annullamento, non potendo il ricorrente trarre alcuna utilità dal loro accoglimento. Il ricorso è respinto integralmente, con compensazione delle spese per le peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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