Onere di provare legittimazione e interesse nel processo amministrativo (TAR Calabria n. 230 del 05.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo l’onere di fornire gli elementi di prova a sostegno della sussistenza della legittimazione e dell’interesse al ricorso grava sul ricorrente, ai sensi dell’art. 64 c.p.a., poiché si tratta di fatti costitutivi delle condizioni dell’azione, posti a fondamento della domanda e nella disponibilità della parte. Il giudice non può supplire alla carenza probatoria quando il documento su cui il ricorrente fonda la propria posizione soggettiva non sia prodotto e le amministrazioni abbiano dichiarato di non averlo agli atti. La confusione ingenerata dalla stessa parte circa l’istanza rilevante e la sua sopravvenuta sostituzione conferma il difetto delle condizioni dell’azione. Il ricorso è pertanto inammissibile, con regolazione delle spese secondo soccombenza.

Il Fatto

La ricorrente, ente già accreditato per prestazioni riabilitative, ha trasposto davanti al TAR Calabria il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso l’autorizzazione rilasciata dal Comune di Crotone, previo parere favorevole della Regione, a una società per la realizzazione di quaranta posti di riabilitazione estensiva extraospedaliera a ciclo diurno. L’ente lamentava che le amministrazioni non avessero considerato la propria istanza, risalente al 2016, di riconversione delle attività autorizzate, rimasta priva di riscontro, e che l’autorizzazione alla società fosse stata rilasciata senza verifica del fabbisogno da parte dell’azienda sanitaria provinciale.

La Regione eccepiva di aver reso i pareri di compatibilità richiesti e rilevava che l’istanza del 2016 era stata dichiarata sostituita dalla ricorrente con successiva domanda, relativa peraltro ad attività diverse. Il Comune deduceva di non avere agli atti l’istanza originaria e di non aver ottenuto la produzione richiesta. La società controinteressata eccepiva il difetto di interesse e legittimazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione nella verifica delle condizioni dell’azione e, in particolare, nella ripartizione dell’onere probatorio. Richiamando l’art. 64 c.p.a., il Tribunale afferma che i fatti costitutivi della legittimazione e dell’interesse, in quanto posti a fondamento della domanda di annullamento e nella disponibilità del ricorrente, devono essere provati da chi agisce.

Il percorso argomentativo si sostiene su due precedenti citati: TAR Liguria, Sez. I, 28 novembre 2013, n. 1441 e Cons. Stato, Ad. Plen., 9 dicembre 2021, n. 22, quest’ultima richiamata per il tema affrontato in materia edilizia.

Nel caso concreto la ricorrente non ha prodotto l’istanza di autorizzazione sanitaria cui ha espressamente ricollegato la propria posizione di legittimazione e di interesse. Le amministrazioni hanno ammesso di non averla agli atti e il Tribunale la ritiene necessaria per discernere l’esistenza delle condizioni dell’azione.

La confusione è stata accentuata dalla stessa ricorrente, che in una nota indirizzata al Comune e alla Regione ha ritenuto superata l’istanza del 2016, avendo presentato nuova richiesta relativa ad attività diverse da quelle autorizzate alla controinteressata. Il Collegio ne deduce l’assenza della prova della legittimazione e dell’interesse.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile. Le spese sono liquidate secondo soccombenza, con importi differenziati in ragione del ruolo processuale e dell’attività svolta da ciascuna parte resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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