Atto a efficacia temporalmente limitata e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Trentino-Alto Adige n. 32 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento amministrativo ad efficacia temporalmente circoscritta esaurisce i propri effetti con lo spirare del termine in esso fissato, segnando il venir meno della sua attitudine lesiva. In tal caso il ricorso proposto avverso di esso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a mente dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. L’interesse a ricorrere deve permanere sino alla decisione e l’annullamento di un atto ormai privo di efficacia non arreca alcuna utilità al ricorrente. È inammissibile, perché generica, l’impugnazione di atti presupposti rispetto ai quali non siano formulate censure specifiche, non potendo supplire il giudice alle lacune difensive. Resta fermo il divieto per il giudice di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati, ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm..
Il Fatto
La vicenda trae origine dal decreto con cui il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano ha autorizzato il prelievo tramite abbattimento di due esemplari di lupo entro sessanta giorni dall’emanazione, nell’area dell’alto Adige compresa nei comuni di Curon Venosta e Malles. Il provvedimento richiamava il quadro derogatorio dell’art. 16 della direttiva 92/43/CEE e dell’art. 3 della legge provinciale n. 10/2023, muovendo dal presupposto dell’imminente pericolo per il bestiame ancora al pascolo e della necessità di un prelievo ravvicinato agli eventi di predazione.
Le associazioni di tutela degli animali hanno impugnato l’autorizzazione, unitamente ad atti presupposti, deducendo la violazione del regime unionale di rigorosa protezione della specie e l’insussistenza dei presupposti derogatori, con particolare riguardo all’assenza di valide alternative non letali. Nelle more, il provvedimento ha esaurito i propri effetti per lo spirare del termine di sessanta giorni. La Presidente ha pertanto sollevato d’ufficio la questione di improcedibilità del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via pregiudiziale la sorte dell’interesse a ricorrere, rilevando che l’unico atto immediatamente lesivo è l’autorizzazione all’abbattimento, la quale disponeva espressamente che i prelievi avvenissero entro sessanta giorni dall’emanazione e con modalità dirette a perseguire un condizionamento negativo sugli altri lupi. Il termine risulta ampiamente trascorso e l’atto ha perso la propria efficacia e con essa l’attitudine lesiva.
Il Tribunale richiama la necessità che l’interesse ad agire, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., sia attuale e concreta e perduri sino alla decisione, come ricostruito dalla giurisprudenza amministrativa richiamata (Cons. Stato, sez. V, 24 agosto 2023, n. 7928; Ad. Plen. n. 9/2014). Lo spirare degli effetti dell’atto nelle more incide sulla permanenza dell’interesse, rendendo inutile l’eventuale sentenza di accoglimento, che annullerebbe un provvedimento ormai privo di efficacia.
Né può sostenere una pronuncia di merito un ipotetico interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto al fine di orientare il precetto conformativo dell’azione amministrativa futura. Il Collegio osserva che nella materia la ripetizione del potere nei medesimi termini e presupposti è meramente ipotetica e che una decisione di tal genere violerebbe il disposto dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., sull’inammissibilità della tutela preventiva rispetto a poteri non ancora esercitati, richiamando i precedenti nello stesso senso (Cons. Stato, sez. V, 5 dicembre 2022, n. 10615; sez. III, 7 aprile 2021, n. 2804).
Passando agli atti presupposti, il Collegio ne dichiara l’inammissibilità per genericità dei motivi. Ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm. e dell’orientamento consolidato (Cons. Stato, sez. V, 22 maggio 2024, n. 4540; sez. IV, 6 giugno 2023, n. 5550), i motivi devono essere specifici, non potendo il ricorrente fidare in un intervento correttivo del giudice che comprometterebbe la terzietà dell’organo giudicante e la parità delle parti.
I ricorrenti hanno dedotto solo genericamente l’omessa individuazione dei criteri delle misure alternative nel regolamento esecutivo, senza argomentare su regolamento e decreto direttoriale. Il ricorso è pertanto dichiarato in parte inammissibile e in parte improcedibile. Le spese seguono la soccombenza virtuale e sono poste a carico della Provincia, con compensazione verso l’organo tecnico per non essere il relativo parere oggetto di censura.
Nota della Redazione
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