Bonus volumetrico regionale e limiti inderogabili del decreto Floris nelle zone B (TAR Sardegna n. 231 del 28.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il comma 11 dell’art. 39 L.R. Sardegna n. 8/2015 ha valenza generale e si applica tanto alla ricostruzione nel medesimo lotto urbanistico quanto agli interventi su lotto diverso, dovendosi escludere che il limite dei limiti massimi stabiliti dalla normativa regionale operi solo in caso di sommatoria del credito volumetrico con le capacità edificatorie residue. Ne segue che il credito volumetrico, anche nella forma del bonus del trenta per cento, non consente di superare l’indice fondiario massimo fissato dall’art. 4 del D.A. n. 2266/U del 1983 (c.d. decreto Floris), pari a 7,00 mc/mq per le zone B dei Comuni di prima e seconda classe. La deroga ai parametri comunali e regionali consentita dalla norma regionale resta pertanto entro un tetto inderogabile, la cui lettura restrittiva esporrebbe la stessa disposizione a dubbi di legittimità costituzionale per violazione delle norme fondamentali di riforma economico-sociale. Il potere di apprezzamento tecnico-discrezionale dell’Amministrazione in materia di armonizzazione con il contesto è sindacabile solo per illogicità e irragionevolezza manifeste.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una ditta individuale, stipula un contratto preliminare avente ad oggetto un fabbricato residenziale ricadente in zona omogenea B, sottozona B.3, del Comune di Quartu Sant’Elena, acquistato al fine di demolirlo e ricostruirlo con un edificio di maggiore volumetria. Presenta quindi istanza al SUAPE per la determinazione del credito volumetrico e dei parametri urbanistico-edilizi ai sensi dell’art. 39 L.R. n. 8/2015.

Dopo un primo preavviso di diniego, un supplemento istruttorio e due tornate di osservazioni, il Comune respinge in via definitiva la pratica. Il ricorrente impugna il diniego con tre motivi, articolati sul superamento degli indici regionali, sulla pretesa disarmonia dell’intervento e sul computo dei volumi tecnici, e propone poi motivi aggiunti sulla portata del comma 11 dell’art. 39.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica anzitutto il provvedimento come atto plurimotivato, adottato dopo compiuta interlocuzione procedimentale. Richiamando Cons. Stato Sez. IV n. 6470 del 2021, n. 6115 del 2021 e Cons. Stato Sez. IV n. 7405 del 2023, osserva che la fondatezza di una sola delle ragioni giustificatrici autonome basta a sostenere la legittimità dell’atto e a condurre al rigetto dell’intero ricorso.

Sul primo profilo la questione è dirimente: il progetto reca un indice di fabbricabilità di 8,83 mc/mq, superiore al tetto di 7,00 mc/mq previsto per le zone B dall’art. 4 del D.A. n. 2266/U del 1983. Il comma 11 dell’art. 39 L.R. n. 8/2015, nello stabilire che il credito volumetrico può sommarsi alle capacità residue del lotto «fino al raggiungimento dei limiti massimi stabiliti dalla normativa regionale», fissa un tetto massimo della potenzialità edificatoria.

Il Collegio respinge la lettura restrittiva del ricorrente, che confina la disposizione ai soli interventi su lotto diverso. L’analisi sistematica dell’art. 39, che ai commi 3 e 8 disciplina il medesimo lotto e ai commi 4 e 9 il lotto diverso, non offre alcun appiglio testuale. Il ragionamento dell’istante condurrebbe peraltro a un esito paradossale: a parità di volume demolito, il limite regionale opererebbe in presenza di capacità edificatoria residua e non in sua assenza.

Il Tribunale aggiunge un rilievo di sistema: l’interpretazione che rendesse liberamente derogabili gli indici di densità edilizia solleverebbe seri dubbi di legittimità costituzionale, poiché la potestà legislativa regionale in materia edilizia incontra il limite delle norme fondamentali di riforma economico-sociale. Richiama sul punto la Corte cost. n. 24 del 2022 e la Corte cost. n. 90 del 2023, secondo cui le leggi regionali di recupero volumetrico devono comunque rispettare gli standard urbanistici. È proprio l’ampia operatività del comma 11 a ricondurre la norma nell’alveo costituzionale.

Quanto alla disarmonia, il Collegio ritiene corretto l’uso del potere di apprezzamento: il tessuto urbano circostante presenta edifici di due o tre piani, e il giudizio di armonizzazione va condotto sull’esistente, non su future facoltà edificatorie. Infine, sul terzo motivo, la qualificazione dei locali come volumi tecnici non ne determina l’esclusione dal computo, secondo l’art. 56 del Regolamento Edilizio, la circolare ministeriale n. 2474/1973 e Cons. Stato Sez. IV n. 678 del 2011. Ricorso e motivi aggiunti sono respinti, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *