Divieto generalizzato di stazioni radio base nelle zone C del parco è (TAR Emilia-Romagna n. 231 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il piano territoriale del parco non può introdurre un divieto generalizzato di installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile nelle zone classificate C, poiché la legge regionale vieta la localizzazione dei nuovi impianti solo nelle zone di parco classificate A. Fuori da tali zone l’amministrazione è tenuta a una valutazione in concreto, caso per caso, delle caratteristiche del progetto e dell’area di intervento, nel bilanciamento con gli interessi ambientali e paesaggistici. L’equiparazione ex lege delle stazioni radio base alle opere di urbanizzazione primaria e il favor per la concorrenza non implicano che gli impianti possano essere collocati ovunque, senza sindacato della scelta localizzativa. Annullati gli atti applicativi del divieto, il procedimento va riattivato per l’esercizio della discrezionalità nella sede della Conferenza di servizi.

Il Fatto

Una società di telefonia mobile ha chiesto al Comune di Comacchio l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 44 d.lgs. n. 259/2003, a installare una stazione radio base su un terreno agricolo in area classificata dal Piano di Parco come zona C. Il Comune ha negato l’autorizzazione con determina del 5 dicembre 2023, facendo propria la posizione dell’Ente di Gestione del Parco, che in conferenza di servizi aveva espresso parere negativo.

Il diniego si fondava sull’art. 16 del Piano Territoriale del Parco, che vieta gli impianti di telefonia nelle zone B e C. La società ha impugnato il diniego, il parere dell’Ente Parco e la stessa previsione del piano, articolando motivi di illegittimità diretta e derivata. Il Comune e l’Ente Parco si sono costituiti chiedendo la reiezione; la Soprintendenza ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva; Provincia e Comune di Ostellato non si sono costituiti.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha preliminarmente estromesso il Ministero della Cultura, rilevando che, pur invitato, non aveva reso il parere di competenza nella conferenza di servizi e che era quindi privo di legittimazione passiva, richiamando sul punto la giurisprudenza amministrativa.

Nel merito il Tribunale ha esaminato congiuntamente il primo e il secondo motivo, incentrati sull’illegittimità dell’art. 16 delle NTA del Piano di Parco. Ha rilevato che l’art. 9, comma 1, L.R. Emilia-Romagna n. 30/2000 vieta la localizzazione dei nuovi impianti solo nelle zone di parco classificate A. Ne deriva che nelle altre zone non può operare alcun divieto generalizzato di installare infrastrutture di comunicazione.

Il collegio ha poi valorizzato l’art. 43, comma 5, d.lgs. n. 259/2003, nella formulazione applicabile, che fa salve le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali del d.lgs. n. 42/2004. Da ciò ha tratto la conseguenza che, al di fuori della zona A, occorre procedere a una valutazione in concreto in relazione alle caratteristiche del progetto e dell’area prescelta.

È stato pertanto dichiarato illegittimo l’art. 16 del Piano nella parte in cui pone il divieto generalizzato nelle zone C, con conseguente annullamento del diniego comunale e del presupposto parere dell’Ente Parco. Il procedimento va riattivato, ma non per il rilascio automatico dell’autorizzazione: spetta al Comune esercitare la propria discrezionalità, attivando la conferenza di servizi.

Il terzo e il quinto motivo sono stati respinti. L’equiparazione delle stazioni radio base alle opere di urbanizzazione primaria e il rilievo della concorrenza non comportano che gli impianti possano collocarsi ovunque, senza sindacato della scelta localizzativa (richiamata la giurisprudenza amministrativa sul punto). Il favor per le infrastrutture di comunicazione non deroga alle discipline poste a tutela degli interessi differenziati di rilievo costituzionale, come quello naturalistico-ambientale. Nel procedimento andranno valutate le alternative localizzative e le opere di mitigazione, verificando se il pregiudizio al paesaggio consenta di assentire l’opera. Il ricorso è stato accolto nei limiti indicati, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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