Accesso ai verbali ispettivi: riservatezza recessiva se serve alla difesa (TAR Emilia-Romagna n. 232 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La legittimazione all’accesso agli atti amministrativi richiede un interesse diretto, concreto e attuale, collegato al documento, e va valutata in astratto, senza apprezzamento sulla fondatezza della pretesa sostanziale sottostante. L’art. 24, settimo comma, l. n. 241/1990 garantisce l’accesso ai documenti necessari per curare o difendere i propri interessi giuridici. L’art. 2 d.m. n. 757/1994 non pone un divieto assoluto di ostensione dei verbali ispettivi e degli atti istruttori, ma un limite alla immediata conoscibilità delle notizie quando dalla divulgazione derivino azioni discriminatorie, indebite pressioni o pregiudizi ai lavoratori; il pericolo va accertato su elementi concreti e non per presunzione. Le esigenze di riservatezza dei lavoratori controinteressati recedono dinanzi alle esigenze difensive del richiedente, specie se questi già conosce l’identità dei dichiaranti. Il diritto di accesso trova un limite materiale nella disponibilità del documento da parte dell’Amministrazione, la cui prova grava sul richiedente e può essere fornita anche per indizi.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato istanza di accesso, ai sensi degli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990, per ottenere la documentazione del procedimento ispettivo svolto dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro e conclusosi con l’accertamento di violazioni delle tutele del lavoro subordinato in danno di alcuni prestatori d’opera. L’istanza riguardava le dichiarazioni rese dai lavoratori, assunti con contratti di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, e i verbali ispettivi degli anni precedenti. La richiesta era motivata dall’esigenza di tutelare i propri interessi in giudizio, essendo la società destinataria di una pretesa contributiva.

L’Amministrazione ha negato l’accesso invocando il d.m. n. 757/1994, la riservatezza dei lavoratori e la non materiale detenzione dei verbali. La società ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. per l’annullamento del diniego e l’accertamento del diritto. Il Tribunale ha dapprima ordinato il rinnovo della notifica e poi l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei lavoratori, qualificati come controinteressati. Alla camera di consiglio la difesa ha rinunciato alla pretesa limitatamente alle dichiarazioni di quattro lavoratori, non essendosi perfezionata la notifica nei loro confronti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il perimetro normativo richiamando l’art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990 e l’art. 24, commi terzo e settimo. L’istanza risulta formulata in stretto rapporto con gli accertamenti ispettivi e con l’esigenza di difendersi dalla pretesa contributiva. Sussiste dunque un interesse differenziato e strumentale al diritto di difesa.

Il Tribunale precisa che la legittimazione all’accesso si valuta in astratto, senza sindacato sulla fondatezza della domanda giudiziale che il richiedente potrebbe proporre. Sul punto richiama Consiglio di Stato, Ad. Pl., n. 4 del 2021 e Consiglio di Stato sez. V, n. 55 del 2007, oltre a TAR Lazio n. 30 del 2023.

Quanto all’art. 2 d.m. n. 757/1994, il Collegio esclude che ponga un divieto assoluto di ostensione. Il limite opera quando dalla divulgazione derivino azioni discriminatorie, pressioni o pregiudizi ai lavoratori, e va valutato su elementi concreti, non per presunzione. Richiama sul punto TAR Abruzzo n. 414 del 2020 e TAR Emilia-Romagna n. 866 del 2019. Nella specie le esigenze di riservatezza recedono rispetto a quelle difensive, anche perché il richiedente già conosce i nominativi dei dichiaranti: circostanza che rende non pertinenti le decisioni sul diverso caso dell’identità del denunciante (Consiglio di Stato n. 3081 del 2009). Il timore di ritorsioni resta indimostrato.

La pretesa è invece respinta per i verbali ispettivi. Il diritto di accesso incontra un limite materiale nella disponibilità del documento. La prova della detenzione grava sul richiedente e può essere offerta anche per indizi, non per mere supposizioni: senza tale prova l’ordine di esibizione sarebbe ineseguibile (Consiglio di Stato n. 10751 del 2023; n. 9622 del 2023). La società non ha fornito elementi indiziari sulla persistente disponibilità dei verbali.

Il ricorso è quindi in parte accolto, in parte respinto e in parte dichiarato estinto per rinuncia. L’Amministrazione è tenuta a consentire l’estrazione di copia entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese sono compensate per la reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *