Impianto carburanti: serve piena disponibilità dell’area al momento della domanda (TAR Puglia n. 232 del 26.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti presuppone che il richiedente disponga della piena disponibilità dell’area alla data di presentazione della domanda. Il requisito va accertato con riferimento al momento di proposizione dell’istanza, in applicazione del combinato disposto dell’art. 16, comma 2, lett. b), del regolamento della Regione Puglia n. 2 del 2006 e dell’art. 14, comma 2, lett. c), del regolamento della Regione Puglia n. 11 del 2019. La sopravvenuta cessazione del contratto di locazione che gravava sull’area non inficia la legittimità del diniego, poiché la legittimità del provvedimento amministrativo si valuta al tempo della sua emanazione.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Puglia l’atto dirigenziale con cui il Comune di Barletta, tramite il S.U.A.P., ha espresso giudizio negativo sull’istanza di realizzazione e gestione di un impianto di distribuzione di carburanti su un suolo di sua proprietà.

Il diniego si fondava sul rilievo che l’area, al momento della domanda, era in detenzione di altro soggetto in virtù di un contratto di locazione. La ricorrente ha contestato la violazione dei regolamenti regionali in materia, l’eccesso di potere per travisamento del fatto e la violazione dei principi di proporzionalità e della legge n. 241 del 1990. Si sono costituite le controinteressate, sostenendo l’incompatibilità tra la destinazione a parcheggio e il progetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha incentrato la decisione sul requisito della disponibilità dell’area. La ricorrente aveva acquistato il suolo nel settembre 2018, ma sullo stesso gravava un contratto di locazione stipulato dal precedente proprietario, con decorrenza dal dicembre 2014 al dicembre 2020, in favore di una società che aveva a sua volta concesso l’area a un’altra società per l’uso a parcheggio. La domanda di autorizzazione risaliva al dicembre 2018.

Il Tribunale ha richiamato il quadro normativo: l’art. 16, comma 2, lett. b), del regolamento della Regione Puglia n. 2 del 2006 impone di allegare alla domanda l’atto di proprietà o altro documento comprovante la disponibilità dell’area; l’art. 14, comma 2, lett. c), del regolamento della Regione Puglia n. 11 del 2019 richiede che la domanda contenga la disponibilità dell’area sulla quale si intende realizzare l’impianto. Il senso del combinato disposto è consentire al Comune di valutare l’assenso su un’area che sia nella piena disponibilità dell’istante.

Secondo il Collegio, l’area non sarebbe stata effettivamente fruibile per l’installazione del distributore, neppure ipotizzando il rilascio dell’autorizzazione. La durata del contratto di locazione avrebbe impedito la fruizione del suolo, destinato a parcheggio e in detenzione di altro soggetto giuridico.

Il TAR ha respinto anche l’argomento difensivo fondato sulla clausola del contratto che consentiva la costituzione di servitù di passaggio: l’area poteva prestarsi solo a un uso alternativo, come impianto di distribuzione o come parcheggio a favore di una vicina struttura commerciale. Né è stato ritenuto dirimente il rilievo della sopravvenuta cessazione della locazione, poiché la legittimità dei provvedimenti amministrativi si valuta, per regola generale, al tempo della loro emanazione.

Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità delle questioni. Il Tribunale ha comunque osservato che la ricorrente potrà ripresentare l’istanza all’Amministrazione, ove perduri l’interesse, atteso che lo stesso atto impugnato riconduce la preclusione alla sola durata del contratto e al suo eventuale mancato rinnovo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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