Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta nella PA locale (TAR Sicilia n. 2434 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato il mancato integrale adempimento del giudicato da parte dell’ente pubblico, dichiara l’obbligo di dare completa ed esatta esecuzione al titolo. La mancanza di disponibilità di cassa o l’esaurimento dei fondi di bilancio non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione. Il commissario ad acta nominato per il caso di ulteriore inadempienza deve procedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e al compimento di tutte le operazioni di spesa necessarie. Il compenso del commissario è determinato e liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con presentazione della parcella a pena di decadenza entro il termine fissato dalla richiamata disciplina.

Il Fatto

La società ricorrente agisce per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Patti che aveva condannato il Comune al pagamento, in favore della cessionaria del credito, di una somma a titolo di capitale, degli interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231/2002, dell’indennizzo forfettario di cui all’art. 6 del medesimo decreto e delle spese di lite.

Il Comune debitore ha provveduto solo in parte al pagamento. Residuano, secondo la prospettazione della ricorrente, un importo a titolo di capitale, uno a titolo di interessi moratori, l’indennizzo forfettario e gli importi liquidati per le spese legali. L’ente non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha dapprima attivato il contraddittorio istruttorio, ordinando a entrambe le parti di fornire documentati chiarimenti sull’ammontare e sulla data dei pagamenti parziali. Nessuna delle parti ha ottemperato nel termine. Con successiva ordinanza l’ordine istruttorio è stato reiterato, onerando dell’adempimento il Segretario comunale. Solo a seguito di tale reiterazione il Segretario reggente ha depositato la documentazione richiesta, confermando il residuo debito e rappresentando che il Consiglio comunale ha riconosciuto il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza, senza però adottare alcun atto di liquidazione in attesa dell’esito del giudizio di ottemperanza.

Il Collegio ha quindi verificato i presupposti dell’azione. La sentenza è munita di formula esecutiva, è stata notificata presso la sede dell’ente ed è passata in giudicato come attestato dalla cancelleria del giudice di merito. Dalla notifica è decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per le esecuzioni contro le amministrazioni e gli enti pubblici non economici.

Su tali premesse il ricorso è stato dichiarato fondato. Il Tribunale ha dichiarato l’obbligo del Comune di adottare ogni atto necessario per dare corretta esecuzione al titolo, provvedendo al pagamento della parte residua del capitale, degli interessi moratori, delle ulteriori somme maturande sino al saldo, dell’indennizzo forfettario e degli importi liquidati per le spese legali. Ha ritenuto dovute, se documentate, anche le spese di registrazione della sentenza, in quanto strumentali alla proposizione del giudizio.

Per il caso di ulteriore inadempienza è stato nominato commissario ad acta, con facoltà di delega a dirigente o funzionario dell’ente, affinché provveda, entro il termine fissato e su richiesta della parte ricorrente corredata di attestazione della perdurante inottemperanza, a dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza. Il Collegio ha precisato che il commissario deve curare l’allocazione della somma in bilancio ove manchi lo stanziamento, espletare le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento e reperire materialmente la somma. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non legittimano alcun impedimento.

Il compenso del commissario sarà determinato e liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con parcella da presentare a pena di decadenza entro il termine ivi previsto, decorrente dalla conclusione dell’incarico e non dal successivo deposito della relazione. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *