Trasferimento banchi mercatali tra temporaneità e definitività del provvedimento (TAR Marche n. 243 del 11.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Due provvedimenti comunali che dispongono lo spostamento dei banchi mercatali e che risultano collegati nelle premesse del secondo atto vanno interpretati in senso sostanzialmente unitario, individuando l’esigenza effettivamente perseguita dall’Amministrazione. Il carattere temporaneo può riferirsi alla sola assegnazione dei posteggi tramite graduatoria, mentre l’esigenza del trasferimento dei banchi può essere motivata in modo definitivo, con riferimento alla viabilità e alla tutela monumentale dell’edificio vincolato. La motivazione è sufficiente quando esplicita le ragioni del trasferimento e le collega alle esigenze urbanistiche e di tutela. Non sussistono difetto di motivazione ed eccesso di potere quando la successiva determina dirigenziale conferma in via definitiva lo spostamento per le medesime esigenze già espresse.

Il Fatto

Il ricorrente era titolare di una concessione di posteggio per il commercio su aree pubbliche, rilasciata dal Comune di Ancona, relativa a un banco ubicato nella parte alta di Corso Mazzini. Con l’ordinanza n. 52/M del 5 maggio 2016 il Comune ha modificato l’area del mercato, prevedendo che i banchi collocati nella parte alta del corso fossero trasferiti definitivamente altrove per consentire l’accesso dei veicoli da piazza Cavour a qualsiasi orario.

Con successiva ordinanza n. 101/M del 16 giugno 2016, per assicurare il termine dei lavori di rifacimento dell’ex cinema Metropolitan, il Comune ha disposto lo spostamento temporaneo di alcuni banchi, tra cui quello del ricorrente. Il ricorrente ha impugnato entrambi i provvedimenti, deducendo con un unico motivo difetto di motivazione, violazione dell’affidamento e della proporzionalità, eccesso di potere per illogicità, carenza di istruttoria e sviamento di potere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di carenza di interesse. Lo spostamento provvisorio del banco è stato determinato dall’ordinanza del 16 giugno 2016, di carattere provvisorio, mentre il provvedimento definitivo risulta depositato in atti solo in data 19 marzo 2019. Il ricorrente, anche ai fini risarcitori, conserva quindi interesse a ottenere una pronuncia sull’eventuale illegittimità degli atti impugnati per quel periodo.

Respinta anche l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione del decreto della Soprintendenza del 25 agosto 2000, che ha dichiarato l’interesse culturale dell’edificio: lo spostamento non costituisce conseguenza diretta di tale atto.

Nel merito il ricorso è infondato. Il TAR rileva che le due ordinanze sono specificamente collegate nelle premesse del secondo provvedimento e vanno quindi intese in senso sostanzialmente unitario. Esse esprimono l’esigenza di ricollocare i banchi situati nella parte alta del corso e nelle adiacenze dell’ex cinema, sia per ragioni temporanee legate alla fine dei lavori, sia per ragioni di carattere definitivo.

Il Collegio distingue con precisione i due profili. Il carattere temporaneo attiene all’assegnazione disposta con la graduatoria dell’ordinanza del 16 giugno 2016, non all’esigenza dello spostamento dei banchi prossimi all’edificio. Quest’ultima è sempre stata motivata dall’Amministrazione ed è stata rappresentata con carattere di definitività, sotto il duplice profilo della viabilità e delle richieste della Soprintendenza relative alla tutela dell’immobile vincolato.

La successiva determina dirigenziale n. 561 del 19 marzo 2019 ha reso definitivo lo spostamento del banco proprio per le esigenze già espresse con i provvedimenti precedenti. Non ricorrono quindi i profili di difetto di motivazione e eccesso di potere dedotti. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione delle particolarità della procedura amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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