Sei scatti stipendiali e buonuscita per il personale in congedo a domanda (TAR Trentino-Alto Adige n. 243 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6 bis del D.L. n. 387/1987, convertito nella legge n. 472/1987, nel prevedere l’attribuzione di sei scatti stipendiali ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, si applica anche al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare, ivi compresi gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, senza distinzione tra ordinamento civile e militare. L’abrogazione, ad opera del codice dell’ordinamento militare, dell’art. 11 della legge n. 231/1990 — che aveva sostituito l’art. 1, comma 15 bis, del D.L. n. 379/1987 — non determina la reviviscenza della formulazione originaria della norma novellata, che deve ritenersi abrogata anch’essa. Ne consegue che non opera più il limite alle sole ipotesi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso, con esclusione del congedo a domanda. Il termine del 30 giugno fissato dal comma 2 non ha natura decadenziale, ma costituisce onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri e cessato dal servizio a domanda dopo aver maturato i requisiti anagrafici e di servizio, chiedeva all’INPS la riliquidazione dell’indennità di buonuscita con inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali. L’Istituto rimaneva silente sulla diffida presentata tramite il difensore, negando in sostanza la spettanza del beneficio.
Il ricorrente agiva quindi per l’annullamento del prospetto di liquidazione e per l’accertamento del proprio diritto al ricalcolo. L’INPS, costituitasi, resisteva sostenendo l’infondatezza della pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione della controversia come questione di individuazione della base di calcolo del trattamento di fine servizio e richiama la propria sentenza n. 158/2024, oltre alla giurisprudenza amministrativa in materia di militari dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle forze di polizia.
Passa poi all’esame del quadro normativo storico: l’art. 13 della legge n. 804/1973, l’art. 32, comma 9 bis, della legge n. 224/1986 e l’art. 1, comma 15 bis, del D.L. n. 379/1987. Quest’ultimo, nel testo sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/1990, limitava il beneficio ai casi di cessazione per età, inabilità o decesso, escludendo il congedo a domanda.
Il punto decisivo è la sorte di quella disposizione dopo il codice dell’ordinamento militare. Il Tribunale esclude che l’abrogazione di una norma novellatrice faccia rivivere la norma novellata: la reviviscenza è istituto eccezionale, ammesso solo in presenza di una volontà legislativa certa. Il richiamo alla Corte costituzionale n. 13/2012 e alla giurisprudenza di legittimità e amministrativa conferma l’orientamento. L’art. 1, comma 15 bis, del D.L. n. 379/1987 deve quindi ritenersi abrogato, con la conseguenza che cade il limite alle sole ipotesi di cessazione tipizzate.
Nel delineato quadro, l’art. 1911, comma 3, del codice dell’ordinamento militare lascia espressamente fermo, per tutte le forze di polizia, l’art. 6 bis del D.L. n. 387/1987. La nozione di forze di polizia richiamata è ampia e comprende, per il tramite dell’art. 16 della legge n. 121/1981, tanto l’ordinamento civile quanto quello militare. L’art. 4 del D.Lgs. n. 165/1997 non modifica il regime della buonuscita, operando ai soli fini della base pensionabile.
Il Collegio esclude altresì la natura decadenziale del termine del 30 giugno, qualificandolo come onere che incide solo sulla tempistica del collocamento a riposo; una diversa lettura determinerebbe una disparità di trattamento priva di ragionevole giustificazione. Da ultimo, la mancata trasmissione del modello PA04 è irrilevante, spettando all’INPS la valutazione esclusiva dei presupposti ai fini della liquidazione delle prestazioni previdenziali.
Nota della Redazione
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