Stabilizzazione personale LSU: requisito di servizio e legittimo diniego di scorrimento (TAR Sicilia n. 2443 del 04.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di stabilizzazione del personale precario il possesso dei requisiti di ammissione fissati dal bando costituisce condizione necessaria per la partecipazione e per l’inserimento nella graduatoria finale. Il requisito di essere in servizio presso l’amministrazione alla data di pubblicazione dell’avviso di selezione va verificato con riferimento a tale momento e non può essere sostituito dalla sola pregressa utilizzazione presso la struttura. Il candidato che ne sia privo non può invocare lo scorrimento della graduatoria, essendo legittimo il richiamo del provvedimento di esclusione a suo tempo adottato. L’erronea inclusione del nominativo nell’elenco degli ammessi per mero errore materiale non sana il difetto del requisito né ingenera alcun affidamento tutelabile. La contestazione relativa alle procedure di stabilizzazione rientra nella giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo.
Il Fatto
Il ricorrente aveva svolto servizio, tramite una cooperativa, presso l’unità operativa di chirurgia plastica di un’azienda ospedaliera universitaria dal maggio 2014 al dicembre 2016, in forza di un protocollo d’intesa. Con deliberazione dell’8 novembre 2017 l’azienda aveva indetto una procedura selettiva per titoli finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di personale LSU in servizio presso la struttura.
Il ricorrente aveva partecipato e si era collocato al secondo posto nella graduatoria approvata il 29 dicembre 2017; una controinteressata era stata assunta. A fronte della richiesta di scorrimento, l’azienda aveva richiamato l’esclusione comunicata con nota del 13 luglio 2020. Il ricorrente ha quindi impugnato il provvedimento di esclusione, chiedendo l’annullamento, l’accertamento del diritto all’ammissione in graduatoria e la condanna al risarcimento del danno. In via cautelare l’istanza era stata rigettata e la decisione confermata in appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto riconosciuto la propria giurisdizione, qualificando la stabilizzazione dei precari come procedura volta all’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione. Ha poi verificato la tempestività del ricorso: il termine di sessanta giorni decorreva dalla nota del 13 luglio 2020, con notifica del 9 ottobre 2020, computata la sospensione feriale; il deposito è stato ritenuto tempestivo rispetto all’ultima notifica alla controinteressata.
Nel merito il ricorso è stato rigettato per le stesse ragioni già espresse in sede cautelare. Il bando richiedeva, tra i requisiti di ammissione, di essere in servizio presso l’azienda come personale di cui all’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2000 e all’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 280/1997, ossia titolari di contratto quinquennale di diritto privato, LSU e di pubblica utilità.
Alla data di pubblicazione dell’avviso il ricorrente non era più utilizzato dall’azienda da oltre dieci mesi, essendo cessato dal servizio il 31 dicembre 2016. Il requisito di servizio era dunque assente. Di fronte alla richiesta di scorrimento, l’amministrazione non poteva fare altro che richiamare il provvedimento di esclusione adottato dalla Commissione per mancanza del requisito.
Il Collegio ha escluso il dedotto difetto di motivazione: l’azienda aveva esplicitato che l’esclusione derivava dalla carenza del requisito e che solo per errore materiale il nominativo figurava nell’elenco dei candidati ammessi. La Corte ha confermato l’ammissione al gratuito patrocinio e, in ragione delle modalità della vicenda e della risalenza della lite, ha disposto la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.