Revoca dell’assegnazione ERP per mancata stabile occupazione dell’alloggio (TAR Molise n. 245 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza dall’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica per mancata stabile occupazione non postula un abbandono formale e definitivo dell’immobile né la prova dell’animus dereliquendi. Il requisito della stabilità previsto dalla norma regionale si riferisce all’abitazione nell’alloggio assegnato, che deve essere continuativa, e non all’abbandono, che rileva già per il solo fatto di aver interrotto la sostanziale continuità dell’occupazione. L’oggettivo allontanamento, accertato mediante plurimi accessi e riscontri sui consumi, integra il presupposto della decadenza anche quando sia motivato da ragioni di vita, di salute o di lavoro. La giurisdizione su tali provvedimenti spetta al giudice amministrativo in sede esclusiva, salvo la sola ipotesi della decadenza per mancata occupazione entro trenta giorni.

Il Fatto

Un’assegnataria di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, di proprietà dell’IACP provinciale e situato in un Comune molisano, vi abitava con la figlia. A seguito di controlli svolti nei mesi di maggio e giugno 2020, l’alloggio risultava disabitato. Il Comune accertava che il nucleo familiare aveva da tempo spostato la dimora effettiva in un altro Comune, presso l’abitazione del compagno della figlia, e disponeva la cancellazione anagrafica delle interessate.

Avviato il procedimento di decadenza, e in assenza di osservazioni delle assegnatarie, il Sindaco emanava l’ordinanza di revoca dell’assegnazione ai sensi dell’art. 22 della legge regionale Molise n. 12/1998. Le interessate impugnavano l’atto davanti al TAR, articolando tre motivi tra difetto di istruttoria, eccesso di potere e violazione delle garanzie procedimentali. L’istanza cautelare veniva respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune con memoria tardiva. La questione è rilevabile d’ufficio. Il Tribunale aderisce all’indirizzo del Consiglio di Stato secondo cui, salvo la sola ipotesi della decadenza per mancata occupazione entro trenta giorni, le controversie su revoca e decadenza dall’assegnazione di alloggi popolari rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il richiamo all’art. 22 della L.R. n. 12/1998 e la necessità di apprezzamenti valutativi sull’interesse pubblico al recupero dell’alloggio confermano la competenza del TAR.

Nel merito, il ricorso è infondato. L’allontanamento è dimostrato dai plurimi accessi della Polizia Municipale e dall’azzeramento dei consumi d’acqua registrato già dal gennaio 2020, quindi prima del trasferimento che le ricorrenti collocano nel marzo successivo. Tali elementi integrano la fattispecie normativa, in linea con la giurisprudenza che ritiene legittima la decadenza motivata sugli accertamenti dei vigili in ordine all’abbandono.

Il Collegio respinge la tesi della natura solo provvisoria dell’allontanamento. La norma regionale riferisce la stabilità all’abitazione nell’alloggio, non all’abbandono: la decadenza è giustificata dalla cessazione della continuità abitativa. Il provvedimento non esige un abbandono formale e definitivo, rilevando anche utilizzi intermittenti e sporadici, senza che assumano peso le ragioni dell’allontanamento o la volontà di ritornarvi. L’animus dereliquendi è irrilevante, essendo sufficiente l’oggettivo allontanamento, poiché la finalità della norma non è sanzionatoria ma di tutela dell’effettiva destinazione dell’immobile.

Le ricorrenti non avevano fornito in sede procedimentale alcuna giustificazione dell’abbandono, pur essendo state invitate a presentare memorie. Le difficoltà fisiche avrebbero potuto essere rappresentate all’IACP per ottenere il cambio dell’alloggio ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 12/1998, o per chiedere l’installazione di un montascale: nessuna iniziativa fu assunta. Le ragioni affettive del trasferimento sono prive di rilievo giuridico. Quanto al terzo motivo, la cancellazione anagrafica costituisce un quid pluris rispetto agli accertamenti sufficienti a fondare la revoca, sicché un’eventuale illegittimità delle operazioni anagrafiche non incide sulla validità del provvedimento. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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