Referendum su variazione confini: la deroga va motivata sull’esclusione (Cons. Stato n. 2469 del 24.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di variazione delle circoscrizioni comunali, l’art. 40, comma 4, lett. c), della legge regionale Calabria n. 13/1983 attribuisce al Consiglio regionale il potere di escludere dalla consultazione referendaria, con decisione motivata, le popolazioni che non presentano un interesse qualificato alla variazione territoriale. La norma è eccezione alla regola della partecipazione dell’intera popolazione dei Comuni coinvolti: il profilo storico-culturale e la caratterizzazione distintiva dei gruppi residenti possono fondare l’esclusione, non già l’individuazione dei soli soggetti ammessi al voto. La Regione deve quindi verificare in concreto, e motivare, l’insussistenza dell’interesse qualificato della restante parte della popolazione, anche in rapporto alla dimensione del distacco rispetto al totale. In difetto, la deliberazione è illegittima per violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria.

Il Fatto

Il Comune di Francavilla Angitola impugna davanti al TAR Calabria la deliberazione del Consiglio comunale di Filadelfia con cui è avviata la procedura di modifica dei confini territoriali tra Filadelfia, Polia e Francavilla Angitola, oltre al diniego tacito sull’istanza di accesso documentale. Con motivi aggiunti impugna la successiva deliberazione del Consiglio regionale n. 270 del 12.03.2024, che indice il referendum consultivo sulla proposta di legge regionale di modifica dei confini.

Il TAR respinge il ricorso. Ritiene il ricorso introduttivo improcedibile per carenza di interesse, essendo la deliberazione comunale atto non lesivo, e la domanda di accesso satisfattiva per l’avvenuta consegna della documentazione. Nel merito, ritiene corretta l’individuazione dei destinatari della consultazione. Il Comune appellante contesta la limitazione del voto ai soli residenti nelle contrade interessate dal distacco.

La Motivazione della Corte

Il Collegio disattende l’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità, risultando la sentenza censurata in tutti i capi di rigetto. Nel merito, la questione centrale riguarda l’ambito soggettivo del referendum consultivo e il riparto tra regola ed eccezione nella consultazione delle popolazioni interessate.

Il Consiglio di Stato richiama il proprio orientamento (Cons. Stato, Sez. V, n. 8353 del 2024): il profilo storico-culturale può assumere rilievo come elemento di caratterizzazione distintiva dei gruppi, ma la disposizione regionale gli attribuisce un effetto inverso, di esclusione dalla consultazione di chi non vanta l’interesse qualificato, non già di enucleazione dei soli ammessi al voto. La Regione ha invece invertito la ratio della norma, valorizzando i tratti distintivi dei residenti nelle contrade per riservare ad essi soltanto il diritto di partecipare.

Sul piano della motivazione, la Corte rileva che dalla relazione descrittiva allegata al progetto di legge manca ogni passaggio sull’inesistenza dell’interesse della restante parte della popolazione dei Comuni coinvolti. La giurisprudenza costituzionale richiamata (Corte cost. n. 47 del 2003, con i precedenti nn. 433 del 1995, 94 del 2000 e 47 del 2003) impone che le condizioni per escludere una parte della popolazione siano rigorosamente verificate in concreto dall’organo regionale, con decisione motivata e controllabile in sede giurisdizionale.

La regola è dunque che tutta la popolazione dei Comuni implicati sia coinvolta; l’eccezione è che una parte ne resti esclusa solo previo accertamento motivato della mancanza del suo interesse. Il TAR ha omesso di rilevare questa carenza, limitandosi a recepire la relazione regionale. L’appello è pertanto accolto, con riforma della sentenza e accoglimento del ricorso di primo grado, assorbite le ulteriori censure. Le spese del doppio grado sono compensate per le peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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