Danno da ritardo nella erogazione del contributo di ricostruzione e criterio locativo (Cons. Stato n. 2473 del 24.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il danno da mancato godimento dell’immobile conseguente all’illegittimo diniego del contributo di ricostruzione integra danno emergente, e non lucro cessante, consistendo nella perdita della concreta facoltà di godimento del bene. La relativa liquidazione avviene per via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., potendosi ricorrere al criterio del valore locativo desunto dai canoni di mercato, criteri da adattare alla peculiarità della fattispecie rispetto all’occupazione sine titulo. Il danneggiato ha l’onere di provare il dies a quo dell’erogabilità del contributo e la durata ragionevole dei lavori, ma tale prova può essere fornita anche per presunzioni, non essendo esigibile la dimostrazione di fatti estranei alla sua sfera di conoscenza.

Il Fatto

Un proprietario di un compendio immobiliare adibito ad azienda agricola, danneggiato dal sisma del 1997, agiva contro la Regione per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata tempestiva concessione del contributo di ricostruzione. Con una precedente sentenza il giudice amministrativo aveva annullato la graduatoria e disposto il riesame della domanda; all’esito, l’amministrazione collocava l’intervento in posizione utile e stanziava la somma corrispondente all’importo originario del contributo.

Il TAR respingeva la domanda risarcitoria, pur riconoscendo la condotta omissiva, la colpa dell’amministrazione e il nesso causale, sul rilievo della mancata prova del danno conseguenza, non essendo dimostrata la data di materiale erogazione del contributo. Proponeva appello il ricorrente, riproponendo la domanda di risarcimento del danno da indisponibilità dell’immobile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’accertamento ormai consolidato degli elementi costitutivi della responsabilità, non investiti da appello incidentale, per concentrarsi sul solo danno conseguenza. La qualificazione del pregiudizio spetta al giudice, a prescindere dalla terminologia adoperata dalla parte: nel caso concreto si tratta di danno emergente da mancato godimento dell’immobile, non di lucro cessante.

Richiamata la sentenza Cass. civ., Sez. Unite, n. 33645 del 2022, la Corte ne condivide il principio secondo cui l’evento di danno riguarda il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa e il danno risarcibile è la concreta possibilità di godimento perduta. I principi delle Sezioni Unite vanno tuttavia adattati alla diversa fattispecie: qui il danno evento non è la privazione diretta del godimento, ma l’illegittimo diniego del contributo che, impedendo la ricostruzione, ha impedito di godere dell’immobile. Il collegamento tra mancato godimento e indisponibilità del contributo è immediato e diretto, non avendo l’amministrazione prospettato condotte alternative del proprietario.

Quanto al criterio di liquidazione, una volta esclusa la pertinenza delle difese regionali costruite sul lucro cessante, la Corte ritiene praticabile il criterio del valore locativo desunto dai dati OMI, non essendo esigibile la sostituzione di un fabbricato costituente il cuore operativo dell’azienda agricola e non collocabile altrove.

La sentenza di primo grado è invece riformata là dove ha preteso la prova diretta della data di erogazione del contributo al progetto collocato in posizione immediatamente precedente. Si tratta di un fatto estraneo alla sfera di conoscenza del ricorrente: la relativa prova può essere data per presunzioni, e comunque l’ammissione a finanziamento si evince dal decreto attuativo che ha stanziato la somma a copertura dell’impegno. Analogamente, nessun elemento utile poteva trarsi dalle vicende di un immobile diverso quanto alla durata dei lavori.

Il Collegio colloca quindi il completamento dei lavori al 31 dicembre 2011, stimando un triennio per la disponibilità delle risorse e un pari periodo per i lavori, e ritiene il danno risarcibile dal 1° gennaio 2012. Il nesso causale si interrompe invece con il sisma del 2016, non essendo provato che un immobile già ricostruito avrebbe subito danni minori. L’arco temporale rilevante è dunque compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2016, liquidato equitativamente applicando i canoni OMI nella misura minima, per l’importo arrotondato di € 235.000,00, oltre rivalutazione e interessi legali. Le spese dei due gradi sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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