Conferimento d’azienda e ricalcolo del punteggio INAIL: illegittima la nuova valutazione (Cons. Stato n. 2486 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di concessione dei finanziamenti INAIL previsti dall’Avviso ISI, la soglia minima di ammissibilità di 120 punti non costituisce un requisito di ammissibilità ai sensi dell’art. 24 dell’Avviso medesimo. I requisiti che devono permanere per tutta la durata del progetto sono quelli elencati nell’art. 7, tra i quali la soglia di punteggio non figura. Ne consegue che, in caso di conferimento d’azienda da impresa individuale a società di capitali, l’Istituto non può procedere a una nuova attribuzione del punteggio e all’esclusione del beneficiario. Il conferimento determina il subentro in una posizione già consolidatasi in fase di ammissione, e un ricalcolo del punteggio presupporrebbe un passaggio procedimentale che l’Avviso non prevede. È pertanto illegittimo il provvedimento di esclusione fondato sulla rideterminazione del punteggio in esito alla modifica soggettiva dell’impresa.
Il Fatto
Una società a responsabilità limitata impugna davanti al TAR Calabria il provvedimento con cui l’INAIL ne ha disposto l’esclusione dai benefici dell’Avviso ISI 2018. La domanda di finanziamento era stata inizialmente presentata da un’impresa individuale, accolta con un punteggio di 135, superiore alla soglia minima di 120, e aveva consentito di ottenere un’anticipazione di 51.000 euro garantita da polizza fideiussoria. Nel corso dell’attuazione del progetto il titolare ha conferito l’impresa individuale nella nuova società, comunicando l’operazione all’Istituto ai sensi dell’art. 24 dell’Avviso Pubblico.
A seguito della comunicazione, l’INAIL ha rideterminato il punteggio considerando l’iscrizione della società alla CCIAA successivamente al 31 dicembre 2016. In applicazione dell’allegato 1.1 dell’Avviso, il punteggio è sceso al di sotto della soglia di ammissibilità, con conseguente esclusione. Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo che l’art. 24 imponesse la verifica del mantenimento dei requisiti di ammissibilità, tra cui il raggiungimento dei 120 punti, e che la disposizione del bando attributiva del punteggio minimo alle imprese di nuova iscrizione non fosse stata impugnata.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello e rovescia l’impostazione del giudice di primo grado. Il Collegio muove dalla constatazione che il provvedimento di esclusione presenta una motivazione succinta ma chiara: dopo il conferimento, la società non raggiunge più il punteggio minimo perché iscritta alla camera di commercio successivamente al 31 dicembre 2016 e avrebbe diritto a soli 4 punti per il parametro della lavorazione svolta.
Superata questa verifica, la Corte affronta il nodo interpretativo centrale. Occorre stabilire se l’art. 24 dell’Avviso imponesse un nuovo calcolo del punteggio, cioè se la soglia minima di 120 punti prevista dall’art. 3 rientrasse tra i requisiti di ammissibilità richiamati da quella norma. Il Collegio rileva che i requisiti di ammissibilità sono disciplinati dall’art. 7, che elenca una serie tassativa di condizioni — unità produttiva attiva nel territorio regionale, iscrizione negli albi in data non successiva alla pubblicazione del bando, pieno esercizio dei diritti, regolarità contributiva attestata dal DURC, assenza di precedenti finanziamenti sui medesimi avvisi, assenza di condanne per reati in materia di sicurezza sul lavoro, sottoscrizione del patto di integrità — da mantenere fino alla rendicontazione finale. La soglia di punteggio non compare in questo elenco.
La Corte argomenta inoltre per assurdo. Se si fosse voluta imporre una nuova attribuzione del punteggio dopo il conferimento d’azienda, l’Avviso avrebbe dovuto prevederlo espressamente. La data di iscrizione alla CCIAA non è infatti l’unico parametro soggettivo rilevante, venendo in considerazione anche le dimensioni dell’azienda. Poiché tale ulteriore passaggio procedimentale non è contemplato, la rideterminazione operata dall’Istituto è illegittima.
Il Collegio dichiara non pertinenti le pronunce giurisprudenziali richiamate dall’appellante, riferibili essenzialmente all’ambito dei contratti pubblici, e ritiene inconferenti le note operative del 2002 sull’oscillazione del tasso di premio per andamento infortunistico, indicatori relativi alla singola impresa e non alla media nazionale rilevante per l’ISI. L’appello è dunque accolto, la sentenza di primo grado riformata e il provvedimento di esclusione annullato. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate in 4.000 euro, con distrazione in favore del procuratore antistatario; i contributi unificati sono ripetibili a carico dell’INAIL.
Nota della Redazione
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